Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Entrata in vigore e abrogazione (cifre II e III)
Le disposizioni della legge speciale, ossia della LATC, vanno abrogate contestualmente alla trasformazione. Alla data in cui la deliberazione in materia di trasformazione presa dall'assemblea generale acquisisce validità giuridica (iscrizione nel registro di commercio), bisogna abrogare tutte le disposizioni della LATC (art. 1-28), eccettuati gli articoli 28a (nuovo) e 29. Ciò si ottiene introducendo la corrispondente disposizione alla cifra II della modifica della legge. In tal modo è garantito il passaggio diretto da una regolamentazione basata su una legge speciale a una regolamentazione retta prettamente dal diritto privato; inoltre si evita la coesistenza di basi giuridiche contraddittorie o l'assenza di basi giuridiche.
A seguito della trasformazione in una società anonima di diritto privato, cessano di avere validità tutte le disposizioni inserite nella LATC in virtù della legge speciale.
Per quanto riguarda le singole disposizioni da abrogare, che hanno un'importanza autonoma, bisogna tenere presente quanto segue:
- il diritto di cui all'articolo 9 capoverso 3 LATC che assicura al personale una
rappresentanza adeguata nel consiglio di amministrazione deroga al diritto della società anonima. Il disegno non prevede una rappresentanza del personale la cui garanzia debba essere ancorata in una legge speciale. Il Consiglio federale si auspica che gli interessi del personale siano presi in considerazione anche in futuro. Dopo la trasformazione in una società anonima di diritto privato, esso ritiene che l'integrazione del personale nelle decisioni aziendali spetti all'azienda. Bisogna dunque rinunciare a mantenere tale disposizione della legge speciale36.
- Secondo l'articolo 16 capoverso 2 LATC Swisscom è tenuta a negoziare con le
associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro. L'avvenuta stipulazione adempie questo requisito. Se non riescono a trovare un accordo in merito alla stipulazione del suddetto contratto o a singole disposizioni dello stesso, l'azienda e le associazioni del personale deferiscono le questioni litigiose a una commissione arbitrale conformemente all'articolo 16 capoverso 3 LATC. È sufficiente disciplinare in futuro questa disposizione a livello di statuto e di regolamenti. Si può dunque rinunciare alle disposizioni della legge speciale.
Non appena la vendita della partecipazione della Confederazione all'azienda di cui all'articolo 28a capoverso 5 LATC sarà conclusa, le disposizioni ancora in vigore della LATC (art. 28a e 29) e quindi l'intero atto legislativo potranno essere aboliti. Secondo la cifra III capoverso 3 la decisione sull'abrogazione spetta al Consiglio federale.
36 Si rimanda altresì ai diritti di informazione e partecipazione secondo l'articolo 333a CO e la legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (RS 822.14), validi per le società di diritto privato.