Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

L'informazione agli azionisti e la convocazione dell'assemblea generale si basano sulle disposizioni del diritto della società anonima e dello statuto. Per contro, l'obbligo degli organi dell'azienda di prendere i provvedimenti necessari in vista della trasformazione discende dal diritto pubblico.

Lettera c

Poiché la LFus non è applicabile direttamente, bisogna stabilire le materie della deliberazione da parte dell'assemblea generale come pure il quorum per le deliberazioni, l'obbligo dell'atto pubblico e dell'iscrizione.

Il quorum è fissato sulla base dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a LFus e dell'articolo 704 CO. Al fine di garantire che al momento della deliberazione da parte dell'assemblea generale la Confederazione disponga ancora del quorum necessario, non occorrono due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate, bensì soltanto la maggioranza assoluta.

Lettera d

Secondo questa disposizione, la competenza e la responsabilità per l'attuazione della trasformazione nell'ambito del diritto delle obbligazioni e della borsa sono attribuite espressamente al consiglio di amministrazione dell'azienda. Il consiglio di amministrazione deve in particolare effettuare le modifiche necessarie dell'organizzazione e dei regolamenti, eventualmente designare la direzione aziendale come pure adempire gli obblighi di informazione e notifica.

Nel quadro del capoverso 2, il Consiglio federale è invece autorizzato a ovviare a una particolare necessità di regolazione.

Capoverso 4

L'iscrizione nel registro di commercio è costitutiva e stabilisce la data per l'abrogazione delle disposizioni speciali della LATC (cfr. cifra II); in questo modo si evita la coesistenza di basi giuridiche contraddittorie.

Capoverso 5

Il Consiglio federale è autorizzato a vendere interamente la partecipazione. Come spiegato al numero 3.2, il Consiglio federale privilegia la cessione del pacchetto azionario mediante un'offerta pubblica secondaria analogamente all'"Initial Public Offering" del 1998, combinata con un'offerta generosa a favore dei piccoli azionisti.

La vendita esige un'ampia libertà di manovra e pertanto deve competere al Consiglio federale. Le restrizioni a questa libertà di manovra - ad esempio attraverso discussioni o istruzioni pubbliche concernenti il termine, le modalità e il prezzo di vendita - potrebbero provocare forti oscillazioni della quotazione e perdite di valore dell'azione. Questa situazione può rendere impossibile lo svolgimento di una procedura ottimale e ridurre drasticamente il ricavato della vendita. Effetti negativi del genere sono indesiderati. La legge non prevede pertanto alcuna modalità di vendita. In particolare, essa rinuncia all'indicazione di un termine per la vendita delle azioni.