Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine
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Il contributo forfettario dovrà essere adeguato agli sviluppi che interessano l’aiuto alle vittime. I Cantoni dovranno pertanto comunicare all’UFG i dati necessari riguardanti le spese per l’esercizio dei consultori (contabilità delle spese globali) e l’aiuto fornito (aiuto immediato e aiuto a più lungo termine, da parte del consultorio o di terzi). A tempo debito l’UFG invierà ai Cantoni un apposito questionario.
24 Indennizzo da parte del Cantone
Articolo 5 Spese dell’avvocato
La riveduta legge concernente l’aiuto alle vittime di reati si propone di delimitare meglio, rispetto al diritto vigente, le diverse prestazioni. L’articolo 19 capoverso 3 esclude pertanto dall’indennizzo le spese per prestazioni che possono essere fatte valere come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine. Come menzionato nel messaggio, il ricorso a un avvocato rientra nell’ambito dell’aiuto immediato o dell’aiuto a più lungo termine e deve essere finanziato a tale titolo (cfr. art. 5 e 16 LAV)9. La via dell’indennizzo, che il Tribunale federale aveva lasciato aperta giusta la vecchia OAVI10, è ormai chiaramente esclusa. Rivestendo una certa importanza nella prassi, tali questioni sono disciplinate esplicitamente nell’ordinanza.
Per contro, si rinuncia a disciplinare le tariffe in relazione ai contributi alle spese per l’aiuto più a lungo termine fornito da terzi (in particolare le spese dell’avvocato e di psicoterapia, cfr. art. 45 cpv. 3 LAV). Attualmente alcuni Cantoni si orientano in base alle tariffe per il patrocinio gratuito, altri utilizzano le proprie tariffe per l’aiuto alle vittime o regolano le spese in base al numero delle ore rimborsate. Questi diversi disciplinamenti continueranno a essere ammissibili. Permettono tutti alla vittima di ricevere l’aiuto necessario nel singolo caso. I Cantoni possono prescrivere che cosa va inteso per assistenza giuridica o psicologica «adeguata» ai sensi dell’articolo 14 LAV e in particolare possono emanare prescrizioni tariffarie o esigere che i fornitori di prestazioni soddisfino determinati requisiti in materia di formazione.
Articolo 6 Calcolo
Un indennizzo è concesso soltanto alle persone che si trovano in difficoltà materiali in seguito al reato (art. 6 cpv. 1 LAV). L’indennizzo è totale quando i redditi determinanti della vittima o del congiunto non superano l’importo destinato a coprire il fabbisogno vitale giusta la LPC (qui di seguito importo LPC; art. 20 cpv. 2 lett. a LAV; l’art. 49 LAV rinvia alla LPC riveduta), mentre è soltanto parziale quando i redditi determinanti si situano tra l’importo LPC e il quadruplo di tale importo (art. 20 cpv. 2 lett. b LAV). La formula permette di calcolare la quota del danno che è indennizzata; è stata ripresa e adattata dalla formula dell’articolo 3 capoverso 3 vOAVI. Dato che per l’assunzione in percentuale delle spese i redditi si devono situare tra l’importo LPC e il quadruplo di tale importo, ciò comporta nella formula, dal profilo aritmetico, il triplo dell’importo nel denominatore.
9 FF 2005 6396 e 6401
10 DTF 131 II 121, segnatamente consid. 2.4.3