Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine

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Articolo 2 Considerazione di terzi

La revisione della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati si applica – senza menzionarli esplicitamente (art. 1 cpv. 2 LAV) – anche all’unione domestica registrata e al concubinato2. Dal 1° gennaio 2007 nel diritto delle assicurazioni sociali le unioni domestiche registrate sono tuttavia equiparate al matrimonio (cfr. art. 13a LPGA). Per tali unioni non è dunque determinante l’importo per le persone singole, bensì quello destinato a coprire il fabbisogno vitale per i coniugi.

Oltre alle unioni registrate, anche le persone che vivono in concubinato hanno diritto a prestazioni a titolo della LAV, poiché un concubino è vicino alla vittima come un coniuge (art. 1 cpv. 2 LAV)3. Dato che le prestazioni finanziarie dell’aiuto alle vittime devono essere adeguate alla situazione economica della persona vittima di un reato (cfr. art. 124 Cost.), è giustificato, nel caso degli indennizzi e in quello dei contributi alle spese per l’aiuto fornito da terzi, trattare i concubini alla stregua dei coniugi. Siccome la LPC non prevede nulla di simile, una disposizione speciale è necessaria nell’OAVI.

Il capoverso 1 rileva pertanto che l’importo destinato a coprire il fabbisogno vitale determinante per i coniugi si applica anche ai partner che convivono stabilmente. Come già illustrato, tale disciplinamento non è necessario per le unioni domestiche registrate. Il concetto di convivere stabilmente è utilizzato nelle nuove disposizioni federali in materia di ricusazione4 e va interpretato come in tale sede5. Come punto di riferimento è parimenti possibile fare capo alle direttive CSIAS, secondo cui un concubinato va ritenuto stabile in particolare quando dura da almeno cinque anni o quando i conviventi hanno un figlio in comune6.

Il capoverso 2 risponde alla questione a sapere se nel caso di economie domestiche di più persone i redditi vadano sommati. La LAV, così come la LAV abrogata, non prevede alcuna regola. La prassi attuale si fonda pertanto sul disciplinamento previsto dalla LPC7. L’ordinanza codifica tale prassi. Dato che non si rimanda alla LPC occorre menzionare i coniugi, le persone che vivono in un’unione registrata come pure quelle che convivono stabilmente. I redditi non vanno sommati quando i coniugi si sono separati o i concubini non convivono più stabilmente.

Il capoverso 3 stabilisce – sempre sulla scorta dell’articolo 9 capoverso 2 LPC riveduta – che per determinare i redditi di minorenni che hanno fatto valere pretese a titolo di vittima o di congiunto e che vivono nella stessa economia domestica dei genitori sono considerati i redditi computabili di questi ultimi. In caso di figli in formazione l’obbligo di mantenimento si estende conformemente al diritto civile.

2 Messaggio del 9 novembre 2005 sulla revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (qui di seguito messaggio), FF 2005 6351 6389

3 Messaggio, op. cit., FF 2005 6351 6389

4 Art. 8 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110; art. 8 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF, RS 173.32, art. 8 della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale, LTPF, RS 173.71

5 Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764 3841

6 Direttive CSIAS 04/05 F.5-2

7 Cfr. le raccomandazioni della CSUC-LAV n. 3.3.2 capoverso 3 http://www.opferhilfe-schweiz.ch/wDeutsch/Dokumente/Empfehlungen_deutsch.pdf, nonché DTF

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