Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine
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23 Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un di-
sciplinamento intercantonale
Osservazione preliminare
Come risulta chiaramente dal titolo, la soluzione federale prevista nell’articolo 18 capoverso 2 LAV rappresenta un disciplinamento sussidiario, che si applica unicamente quando il Cantone che fornisce la prestazione e quello di domicilio non si accordano in via bilaterale o multilaterale (p. es. sotto forma di un concordato) su un’altra soluzione. Il contributo forfettario definito dalla Confederazione deve poter essere aggiornato periodicamente senza un gran dispendio. Spetta ai Cantoni sviluppare soluzioni più perfezionate.
Articolo 4
Un contributo forfettario è dovuto soltanto se l’aiuto extracantonale è di una certa entità. Tale è il caso quando ha avuto luogo una consulenza di almeno 30 minuti. Si può trattare di un colloquio presso il consultorio o in un altro luogo (p. es. in ospedale). È sufficiente anche una corrispondente consulenza telefonica. Sebbene il testo dell’ordinanza indichi soltanto la vittima e i suoi congiunti come persone che cercano aiuto, la disposizione si applica naturalmente anche alle consulenze ad altre persone, ad esempio il rappresentante di una vittima che si trova in ospedale. Il contributo forfetario è dovuto anche nei casi in cui un contributo alle spese è stato promesso senza che l’avente diritto abbia ricevuto una consulenza (cpv. 1 lett. a).
L’importo forfettario deve essere versato dal Cantone di domicilio; per le vittime e i congiunti in Svizzera è determinante il domicilio civile (cpv. 1 lett. b). Non è prevista alcuna compensazione per le vittime che vivono all’estero (cfr. art. 18 cpv. 1 LAV). In caso di reati che coinvolgono un numero importante di persone (straniere), i Cantoni possono, con l’aiuto della Confederazione, coordinare l’aiuto fornito dai consultori; se necessario, i Cantoni che si sono dovuti assumere una gran parte delle spese di consulenza (e che hanno versato indennizzi e riparazioni morali) possono chiedere indennità alla Confederazione (cfr. art 32 LAV).
Secondo il capoverso 2, l’importo forfettario ammonta a 825 franchi. L’UFG ne fissa l’ammontare ogni cinque anni. A tal fine, i principi posti dalla legge (cfr. art. 18 cpv. 2 LAV) sono completati come segue: il numero di persone determinante per l’importo forfettario è stabilito sempre in base alla più recente statistica sull’aiuto alle vittime (lett. a). La lettera b disciplina il modo in cui sono definite le spese globali determinanti (spese di consulenza), che si compongono delle spese per l’esercizio nonché per l’aiuto immediato e per l’aiuto a più lungo termine. Il primo contributo forfettario (di 825 franchi) è stato fissato sulla base dei dati statistici attualmente disponibili. Ci si fonda sulle spese globali dei Cantoni nell’ambito della consulenza nel 20028 (arrotondate a 22,5 milioni di franchi, per tenere conto del rincaro). Tale importo è stato diviso per il numero di persone che si sono rivolte a un consultorio nel 2006 secondo la statistica relativa all’aiuto alle vittime di reati (27 288). I Cantoni interessati devono definire le modalità di conteggio (data della fatturazione e del conteggio, prova del numero di casi) in osservanza dell’obbligo del segreto giusta l’articolo 11 LAV e della protezione dei dati. Eventuali controversie tra due Cantoni possono essere sottoposte al Tribunale federale mediante azione sulla base dell’articolo 120 della legge sul Tribunale federa-
8 Cfr. messaggio, op. cit., FF 2005 6351, 6361.