Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine

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Articolo 10 Valutazione

Le valutazioni continuano a competere all’UFG (cfr. art. 11 cpv. 4 vOAVI), che definisce la data e l’oggetto e può procedere a proprie valutazioni o commissionarle a terzi. I Cantoni sono tenuti a cooperare.

Articolo 11 Cooperazione internazionale

Infine, l’UFG è l’interlocutore designato per la cooperazione con l’estero conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa.

26 Disposizioni finali

Articolo 12 Abrogazione del diritto previgente

Dato che l’ordinanza è riveduta completamente, il diritto previgente va abrogato.

L’articolo 12 capoverso 3 vOAVI, secondo cui non si ha diritto a indennità per reati perpetrati prima del 1993, non va mantenuto. Secondo l’articolo 48 lettera a LAV ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge riveduta si applica il vecchio diritto e quindi anche il vecchio termine di perenzione di due anni (art. 16 cpv. 3 vLAV); i nuovi termini più lunghi valgono soltanto se il reato è stato commesso meno di due anni prima dell’entrata in vigore della legge riveduta. I diritti a indennizzi e riparazioni morali per reati commessi prima del 1993 sono dunque caduti in perenzione.

Per contro, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge è sempre possibile rivolgersi a un consultorio come prevede l’articolo 15 capoverso 2 LAV.

Articolo 13 Entrata in vigore

L’OAVI deve entrare in vigore contemporaneamente alla legge. Per dare ai Cantoni tempo sufficiente per adeguare la loro legislazione, l’entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2008.

R:\SVR\RSPM\Projekte\OHG Umsetzung Revision\Vernehmlassung\Mitber Erläuterungen ital 12-06-07.doc