Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/105: Disposto costituzionale tifoseria violenta · 10 pagine

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occasione di manifestazioni sportive. Per sottolineare uno stretto nesso con lo sport, ma anche per indicare la limitatezza del campo d’azione della Confederazione, è stato proposto di non inserire la nuova norma sulla competenza nelle disposizioni relative alla sicurezza della Costituzione federale (articoli 57 – 61 Cost.), bensì di integrare l’articolo sullo sport (art. 68 Cost.; Sezione 3: «Formazione, ricerca e cultura») con la nuova disposizione. Visto che lo stretto legame con lo sport viene messo in primo piano, occorre in ultima istanza anche illustrare e spiegare il fatto che, essendo il campo d’applicazione del nuovo disposto costituzionale limitato ai disordini violenti in occasione di manifestazioni sportive, l’assetto delle competenze della Confederazione e quello dei Cantoni restano sostanzialmente immutati.

2.3 Obiettivi del disposto costituzionale

Le manifestazioni sportive che vedono la comparsa di tifosi violenti e altri istigatori di disordine sono di dimensioni nettamente superiori rispetto ad avvenimenti cantonali o regionali. Per questo motivo non ci si può limitare a una collaborazione intercantonale quando si tratta di preparare e provvedere allo svolgimento di singoli eventi sportivi. Per sradicare il male della tifoseria violenta o della violenza in occasione di manifestazioni sportive occorre piuttosto applicare una procedura unitaria che prevede l’applicazione di misure e provvedimenti specifici.

Con il presente disposto costituzionale s’intende creare la base per una normativa unitaria valida per tutta la Svizzera al fine di lottare contro la tifoseria violenta. Alla Confederazione è assegnata la competenza di emanare un pacchetto di misure coerente ed esaustivo per prevenire e gestire gli atti violenti, così come i disordini in occasione di manifestazioni sportive. In questo modo viene colmata una lacuna riconosciuta nell’ambito della prevenzione della violenza.

Il nuovo disposto costituzionale permette inoltre di continuare ad applicare le misure sancite nella LMSI. In particolare esso può fungere da riferimento, in quanto norma costituzionale che fonda una competenza, per quelle misure la cui legalità era stata contestata nell’ambito della modifica della LMSI. Tutte le disposizioni concernenti la lotta contro la tifoseria violenta restano quindi incluse in una legge federale e, dopo la scadenza del termine, non devono essere suddivise in atti legislativi federali (divieto di lasciare la Svizzera e banca dati sui tifosi violenti) e cantonali (aree interdette, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo della polizia). In questo contesto occorrerà valutare se le prescrizioni sulla lotta contro la tifoseria violenta continueranno a essere sancite nella LMSI o se conviene inserirle in un pertinente atto legislativo.

2.4 Contenuto e portata del disposto costituzionale

L’obiettivo principale del nuovo disposto costituzionale è di garantire lo svolgimento ordinato di eventi sportivi e di impedire gli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive. La norma non specifica quale mezzo legislativo scegliere per raggiungere tale obiettivo. Attualmente in Svizzera e nei Paesi limitrofi le autorità adottano soprattutto un approccio basato sulla prevenzione individuale e concentrano i loro sforzi su strumenti di diritto amministrativo. Lo fanno con la consapevolezza che, finora, non è stato possibile contrastare il fenomeno della violenza con i mezzi del diritto penale. Il disposto costituzionale non esclude tuttavia nemmeno l’impiego di mezzi repressivi.

A livello materiale, il campo d’applicazione dell’articolo 68 capoverso 4 Cost. comprende tutti gli eventi sportivi, siano essi internazionali, nazionali o locali. In questo modo s’intende impedire che la disposizione costituzionale non venga applicata a eventi sportivi organizzati in