Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/105: Disposto costituzionale tifoseria violenta · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
leghe inferiori. Non ha alcuna importanza se la manifestazione sportiva è gratuita o se invece gli spettatori devono pagare l’entrata. Nemmeno la disciplina sportiva è determinante. Benché finora i disordini si siano verificati soprattutto in occasione di partite di calcio e di disco su ghiaccio, non è escluso che il campo d’applicazione summenzionato venga esteso ad altre discipline sportive; una tendenza alla violenza si sta ad esempio delineando in occasione di partite di pallacanestro.
Dall’obiettivo generale del disposto costituzionale si evince che il legislatore, dal punto di vista spaziale, non deve limitarsi a emanare misure applicabili ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. La violenza e i disordini non avvengono soltanto negli stadi, che dispongono oltretutto dei migliori dispositivi di sicurezza. I conflitti vengono alimentati altrove e quindi gli atti violenti vengono commessi negli immediati dintorni dei luoghi delle manifestazioni e nei centri delle città. Per esperienza, anche il fenomeno del «public viewing», vale a dire le riunioni, in luoghi pubblici, di spettatori che assistono a manifestazioni sportive trasmesse in diretta su grandi schermi, contribuisce a far sì che i disordini avvengano sempre più spesso al di fuori degli stadi. Il disposto costituzionale, invece, non prevede misure atte a garantire lo svolgimento tranquillo e ordinato di altri grandi eventi in stadi o palazzi dello sport multifunzionali in cui c’è un alto rischio di violenza.
Il campo d’applicazione personale del disposto costituzionale interessa le persone che partecipano a manifestazioni sportive in quanto spettatrici. Ciò significa tuttavia che comprende anche i sostenitori e i tifosi che commettono atti volenti o istigano alla violenza altrove, non direttamente sul luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva. La relazione degli atti violenti con una determinata manifestazione sportiva è data dalla vicinanza temporale e tematica alla manifestazione stessa. Il disposto costituzionale per contro non è teso ad arginare la violenza tra sportivi e altri attori coinvolti in una manifestazione sportiva (allenatori, funzionari nel settore dello sport ecc.).
3 Aspetti giuridici
3.1 Le competenze della Confederazione nel settore della sicurezza interna
Le norme tese a garantire la tranquillità e l’ordine in occasione di manifestazioni sportive rientrano nel settore della sicurezza interna. La salvaguardia della sicurezza interna rappresenta un compito statale, il quale è, in sostanza, una competenza propria dei Cantoni. La Confederazione dispone tuttavia anche di svariate competenze parziali in questo settore. Qui di seguito sono elencate le più importanti competenze della Confederazione.
3.1.2 Competenze esplicite
La Costituzione federale contiene diverse disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Confederazione determinate competenze legislative rilevanti per singoli settori parziali o aspetti afferenti alla sicurezza interna. Tali competenze sono, ad esempio, quella costituita dall’articolo 58 capoversi 2 e 3 Cost. (intervento dell’esercito a sostegno delle autorità civili), dall’articolo 61 Cost. (Protezione civile) e dall’articolo 123 Cost. (Diritto penale).
In questo contesto l’articolo 123 della Costituzione federale è importante, poiché conferisce alla Confederazione la piena competenza legislativa nel campo del diritto penale. In virtù di tale competenza la Confederazione può emanare prescrizioni – in aggiunta alle altre norme di diritto penale del Codice penale – per sanzionare atti passibili di pena commessi in occasione di disordini legati a manifestazioni sportive. Tali norme esplicano tuttavia un effetto