Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/105: Disposto costituzionale tifoseria violenta · 10 pagine
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soltanto a posteriori, quando la fattispecie penale rilevante si è già realizzata. La competenza nel campo del diritto penale non conferisce per contro alla Confederazione la facoltà di adottare misure per impedire che potenziali autori commettano un reato. Per quanto riguarda le misure incentrate sulla prevenzione a livello individuale, le quali, in base alle conoscenze attuali, sono prioritarie e che sono anche state introdotte in occasione della modifica parziale della LMSI, l’articolo 123 Cost. non può fungere da base costituzionale.
In questo contesto vanno altresì menzionati gli articoli 173 capoverso 1 lettera b Cost. (provvedimenti dell’Assemblea generale a tutela della sicurezza interna) e l’articolo 185 capoverso 2 Cost. (provvedimenti del Consiglio federale a tutela della sicurezza interna). Entrambi i disposti costituzionali fondano una competenza, ma autorizzano la Confederazione ad agire soltanto se lo richiedono circostanze straordinarie per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. Tali strumenti non sono tuttavia presi in considerazione nell’ambito della lotta contro gli aspetti della tifoseria violenta che si verificano normalmente.
3.1.3 Competenze implicite
Oltre ai disposti costituzionali concernenti il settore specifico, che conferiscono alla Confederazione esplicite competenze legislative, la Confederazione dispone anche di determinate competenze implicite. Nel campo della sicurezza interna tali competenze permettono alla Confederazione di agire senza che le sia stata conferita una competenza a tal fine e di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la propria esistenza o quella dei suoi organi o istituzioni. Tali competenze cosiddette implicite della Confederazione si fondano sulla sovranità della collettività svizzera in quanto Stato. Una competenza implicita che comprende anche poteri legislativi può tuttavia essere invocata nella misura in cui si tratti di respingere minacce rilevanti per la protezione dell’esistenza dello Stato. È fuor di dubbio che la tifoseria violenta rappresenta un fenomeno che merita la massima attenzione ed è in grado di perturbare gravemente l’ordine pubblico. Tuttavia gli atti violenti e i disordini, anche in occasione di manifestazioni sportive, normalmente non minacciano lo Stato nella sua esistenza e non mettono seriamente in pericolo i suoi organi e le sue istituzioni. La competenza implicita nel settore della sicurezza non permette quindi alla Confederazione di emanare disposizioni concernenti misure preventive rivolte contro i tifosi violenti.
3.1.4 Competenza di coordinamento
Giusta l’articolo 57 capoverso 2 Cost. la Confederazione e i Cantoni coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. Il disposto costituzionale non è soltanto alla base di un obbligo di coordinamento; in senso stretto fonda anche una competenza. La competenza legislativa della Confederazione in relazione all’obbligo di coordinamento sancito nell’articolo 57 capoverso 2 Cost. sussiste per contro soltanto quando si tratta di aspetti della sicurezza che rientrano almeno in parte nella competenza della Confederazione e che, secondo quest’ultima, impongono un coordinamento in collaborazione con la Confederazione o sotto la sua direzione. In questo contesto la competenza della Confederazione non può avere un significato marginale. Se tali condizioni sono soddisfatte la Confederazione, esercitando la competenza legislativa basata sull’articolo 57 capoverso 2 Cost., può disciplinare anche settori che di per sé rientrano nella sfera di competenze dei Cantoni. Visto che il disposto costituzionale fonda la competenza della Confederazione soltanto in questo senso stretto, non si può, di norma, addurre l’articolo 57 capoverso 2 Cost. come base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il principio della responsabilità primaria dei Cantoni per la sicurezza interna sul loro territorio vale pertanto anche nel campo del coordinamento. Di fatto, quando si è trattato di introdurre il pacchetto di misure per la