Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/105: Disposto costituzionale tifoseria violenta · 10 pagine

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lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni ci si è riferiti all’articolo 57 capoverso 2 Cost. soltanto in relazione alla creazione di una banca dati sulla tifoseria violenta10.

3.1.5 Risultato

Nell’ambito della sicurezza interna la Confederazione dispone unicamente di competenze settoriali o parziali che l’autorizzano soltanto a certe condizioni a emanare prescrizioni atte a impedire o lottare contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. In particolare, in questo settore la Confederazione ha una facoltà limitata di emanare misure preventive.

3.1.6 Rapporto fra il nuovo disposto costituzionale e le norme sulla competenza esistenti

Il presente disposto costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare le prescrizioni necessarie al fine di contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive mediante misure e provvedimenti adeguati. Come menzionato, la Confederazione è autorizzata anche da altre norme sulla competenza esistenti a disciplinare – anche se in misura molto limitata – determinati settori parziali in questo campo. Tali competenze parziali saranno mantenute anche in seguito alla creazione di una competenza specifica per disciplinare il problema della tifoseria violenta. Nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive esse passeranno tuttavia in secondo piano rispetto al nuovo disposto costituzionale, il quale, in quanto disposizione generale, ha la precedenza sulle norme sulla competenza esistenti.

3.2 Obblighi internazionali

L’obiettivo generale del nuovo disposto costituzionale è compatibile con il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici11 e con la CEDU12. All’atto dell’emanazione della legislazione esecutiva occorrerà badare a che le disposizioni da emanare siano conformi a tali principi del diritto internazionale pubblico e al diritto fondamentale.

L’avamprogetto crea inoltre le condizioni che permettono alla Confederazione di svolgere una funzione attiva nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni della Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio13. La Convenzione, ratificata dalla Svizzera nel 1990, è tesa ad armonizzare gli standard di sicurezza in Europa e obbliga gli Stati contraenti a emanare leggi che permettano di prendere misure atte a impedire gli atti violenti in occasione delle partite di calcio e altre manifestazioni sportive. Gli Stati contraenti sono inoltre obbligati a prendere misure per escludere gli istigatori di disordini noti.

L’attuazione di obblighi internazionali avviene secondo la ripartizione delle competenze a livello nazionale. Considerata l’assegnazione delle competenze prevista dal nuovo disposto costituzionale, la realizzazione della Convenzione spetta in primo luogo alla Confederazione.

10 FF 2005 5034

11 Patto II; RS 0.103.2

12 RS 0.101

13 RS 0.415.3