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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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in una rubrica comune e il risultato finale è attribuito per metà a ciascuno dei coniugi.

• Nel modello «opzione di tassazione per i coniugi» i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione, ossia una tassazione congiunta con splitting parziale come prevedeva la riforma dei coniugi e della famiglia nel pacchetto fiscale 2001 o un’imposizione individuale fedele alle regole dell’imposizione delle persone sole. Per questo modello viene adottata la presunzione legale secondo cui i coniugi si decidono per lo splitting parziale. Qualora essi optino per l’imposizione individuale, devono esercitare il loro diritto di opzione. Il diritto di opzione può essere fatto valere soltanto congiuntamente, per il tramite di una dichiarazione concorde di volontà.

3.1.2 Modello di base: imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale

3.1.2.1 In generale

Per motivi di praticabilità si preferisce l’«imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale»15, in quanto semplifica ai coniugi la dichiarazione dei valori patrimoniali.

Grazie all’attribuzione forfettaria della sostanza, dei redditi della sostanza, degli interessi passivi e dei debiti, indipendentemente dal regime dei beni scelto, anche il controllo da parte delle autorità di tassazione rispetto all’imposizione individuale vera e propria e a quella sistematica risulta essere meno dispendioso.

3.1.2.2 Attribuzione di reddito e sostanza dei coniugi

I valori patrimoniali della sostanza privata dei coniugi e i redditi che ne derivano sono attribuiti imperativamente in ragione della metà a entrambi i coniugi. I coniugi non possono richiedere una ripartizione dei valori patrimoniali privati in base ai rapporti di diritto civile effettivi.

Nell’imposizione individuale occorre trovare una regola per la ripartizione del reddito da attività lavorativa indipendente conseguito dai coniugi. L’incentivo di porre freno alla progressione mediante una ripartizione vantaggiosa del reddito sull’altro coniuge è molto elevato. Con una regola semplice e relativamente aperta, che in parte addossa l’onere della prova ai contribuenti, occorre cercare di creare la base legale necessaria per la prassi. Il reddito da attività lucrativa indipendente nonché la sostanza commerciale devono essere attribuiti al coniuge che esercita l’attività lucrativa indipendente. Lo stesso vale per le spese d’esercizio e le spese

15 Diversamente dall’imposizione individuale sistematica, in questo modello non è necessaria una vera e propria liquidazione del regime dei beni precedente. Nel caso dell’imposizione sistematica, l’attribuzione concreta di singoli fattori fiscali, che la persona coniugata deve effettuare essa stessa nella dichiarazione d’imposta conformemente ai rapporti di diritto civile, potrebbe sollevare difficoltà, dato che la compilazione della dichiarazione necessita di conoscenze precise del proprio regime dei beni nonché delle norme legali di ripartizione.