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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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3.2.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni
Attualmente 12 Cantoni prevedono lo splitting in differenti forme48. Qualora la LAID prescrivesse in modo vincolante ai Cantoni – analogamente al pacchetto fiscale 2001 – l’introduzione vincolante di un sistema di splitting, i rimanenti 14 Cantoni dovrebbero adeguare le loro legislazioni tributarie. Le ripercussioni finanziarie a livello cantonale nel caso del passaggio al sistema dello splitting non possono essere valutate. È altresì certo che, anche in questo caso, con la scelta del divisore, di una nuova struttura tariffaria e di nuovi importi per le deduzioni, le ripercussioni sulle entrate fiscali possono essere influenzate nell’ottica della politica finanziaria in modo tale da non generare ulteriori perdite fiscali. Il sistema dello splitting non deve tuttavia essere prescritto ai Cantoni in modo vincolante, dato che già oggi coesistono diversi modelli di imposizione congiunta sia a livello federale sia a livello cantonale. È comunque scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all’imposta federale diretta.
3.2.6 Ripercussioni sui contribuenti
Per il contribuente lo splitting non comporta alcuna modifica di rilievo rispetto al sistema attuale. I redditi e i valori patrimoniali dei coniugi continueranno a essere accumulati indipendentemente dal regime dei beni scelto. I coniugi rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta.
Diversamente dall’imposizione individuale, con lo splitting non vi è alcuna possibilità di interrompere la progressione attraverso una ripartizione dei redditi più favorevole tra i coniugi.
A differenza del sistema attuale, la diversa capacità economica delle persone coniugate rispetto a quella delle persone sole non è più presa in considerazione con una tariffa per coniugati, bensì dallo splitting integrale.
3.2.7 Ripercussioni sull’amministrazione
Dato che l’imposta federale diretta è calcolata e riscossa dai Cantoni, per la Confederazione l’introduzione di uno splitting non ha alcuna ripercussione a livello di personale.
Anche nei Cantoni, dopo i dovuti adeguamenti a livello informatico, il passaggio a un sistema di splitting non dovrebbe causare ulteriori oneri amministrativi supplementari di rilievo. Il numero delle dichiarazioni d’imposta dei coniugi rimane di circa 1,7 milioni.
3.2.8 Relazione con il diritto internazionale
Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d’imposizione congiunta sia sistemi d’imposizione individuale in diverse forme. Entrambi i tipi di tassazione non pongono dunque alcun problema nell’ottica del diritto europeo.
48 Cfr. numero 3.2.2.