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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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Tra i nostri Stati limitrofi, la Francia applica ad esempio la tassazione congiunta per i coniugi. Il reddito complessivo dei coniugi è in seguito diviso per il numero di persone di cui è composta l’economia domestica (quoziente famigliare; divisore variabile).
Le persone sole, vedove o divorziate costituiscono ciascuna una propria economia domestica. Le persone che convivono in regime non matrimoniale sono considerate come persone sole. Nel caso di figli, ogni partner di una coppia non coniugata forma una propria economia domestica con i propri figli. Se i concubini hanno figli comuni, uno dei partner è considerato come una famiglia monoparentale, l’altro come una persona sola. Tuttavia, mentre una «vera» famiglia monoparentale può fruire di un quoziente di 1,0 per il primo figlio, le coppie di concubini hanno diritto soltanto a un quoziente di 0,5.
Il cosiddetto «pacte civil de solidarité» (PACS) introdotto nella legge del 15 novembre 1999 offre invece agli eterosessuali e alle coppie omosessuali la possibilità di sancire contrattualmente la loro convivenza e di essere equiparati ai coniugi per l’imposizione dei redditi. Le parti sono tassate in modo congiunto a partire dal terzo giorno dell’anno della registrazione del loro PACS.
Oltre a numerose deduzioni, il sistema francese riconosce parecchi assegni famigliari, tra cui determinati aiuti sono esenti dall’imposta sul reddito.
3.2.9 Costituzionalità
Il principio dell’imposizione congiunta applicato in Svizzera per i coniugi non è di per sé incostituzionale. Per contro, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è inconciliabile con il principio dell’uguaglianza giuridica ai sensi dell’articolo 8 Cost.49 e con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. di assoggettare i coniugi a una maggiore imposizione rispetto a quella delle persone non sposate con stessa capacità economica, siano esse persone sole o concubini.
Per poter sgravare i coniugi nei confronti delle persone sole o dei concubini, il legislatore dispone di diversi correttivi. Secondo il Tribunale federale la scelta al riguardo non è predefinita dalla Costituzione50; si tratta piuttosto di una decisione di fondo politica.
Per quanto riguarda il sistema di splitting analizzato sono state adottate le necessarie misure correttive al fine di ottenere relazioni il più possibile equilibrate a livello di oneri fiscali. Questo sistema sopprime la disparità di trattamento delle coppie di coniugi ancora esistente nei confronti dei concubini che si trovano nella stessa situazione secondo l’attuale diritto dell’imposta federale diretta. Dato che l’intera struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è molto complessa e ogni adeguamento a favore di una categoria di contribuenti ha effetti su altre categorie di contribuenti, le relazioni ideali tra gli oneri fiscali dettati dalla dottrina e giurisprudenza sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare.
49 RS 101.
50 DTF 110 Ia 7.