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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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3.2.10 Entrata in vigore

Diversamente dall’imposizione individuale, il sistema dello splitting non deve essere imperativamente previsto a tutti i livelli statali51. Se tuttavia il passaggio al sistema dello splitting dovesse essere altresì prescritto ai Cantoni in vista degli sforzi di armonizzazione delle imposte dirette, dal momento dell’entrata in vigore della Riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia occorrerà concedere ai Cantoni un termine di almeno tre anni per l’adeguamento delle loro legislazioni tributarie. Un’entrata in vigore contemporanea a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni non è necessaria, dato che i tre livelli statali conoscono già oggi l’imposizione congiunta. Se invece lo splitting dovesse essere previsto solo per l’imposta federale diretta, l’adeguamento delle leggi cantonali non è necessario.

3.3 Opzione di tassazione per coniugi

3.3.1 Modello del gruppo di lavoro «Imposizione individuale»

Nell'ambito della sua attività il gruppo di lavoro «Imposizione individuale» ha anch’esso condotto presso le amministrazioni delle contribuzioni cantonali una consultazione concernente i modelli52 «Imposizione individuale sistematica» e «Imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale». Dall'analisi delle risposte pervenute è emerso che l'attuazione di entrambi i modelli è giudicata complessa e molto onerosa.

Il gruppo di lavoro ha attribuito la complessità e la difficoltà di attuazione dei due modelli in primis al fatto che, per motivi di diritto costituzionale, bisogna prevedere diversi meccanismi correttivi al fine di ottenere relazioni a livello di oneri fiscali il più equilibrate possibile fra le diverse categorie di contribuenti e di evitare un carico sproporzionato di gruppi specifici.

Un'imposizione individuale vera e propria che ignori del tutto o in gran parte gli obblighi finanziari fondati sul diritto di famiglia, sarebbe indubbiamente – a seguito della rinuncia a correttivi – più chiara e semplice nell’esecuzione. In virtù della Costituzione questa variante non può però entrare in linea di conto come modello autonomo53.

Come alternativa ai due modelli di base d'imposizione individuale modificata, il gruppo di lavoro ha quindi esaminato un modello aggiuntivo. Quest'ultimo prevede che, accanto a una tassazione congiunta con splitting parziale, ai coniugi sia data anche la possibilità di optare per un'imposizione individuale, conformemente alla riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia del pacchetto fiscale 2001.

Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che un modello d'imposizione individuale non completamente conforme alla Costituzione, offerto solo quale opzione a un modello di tassazione congiunta, sia senz'altro giuridicamente sostenibile, a condizione che la tassazione congiunta costituisca il modello principale e che le esigenze della Costituzione siano di regola adempite.

51 Cfr. numero 3.2.5.2.

52 Cfr. numero 3.1.1.2.

53 Cfr. numero 3.1.1.1.