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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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3.3.2 Modello di base: splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di tassazione per i coniugi
3.3.2.1 Principio
Per il confronto dei diversi sistemi d'imposizione è stato scelto lo «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi», basato sul modello d'imposizione individuale elaborato dal gruppo di lavoro «Imposizione individuale».
I coniugi devono avere la possibilità di scegliere fra due varianti d'imposizione. Da un lato uno splitting parziale con divisore 1,7 e dall'altro un'imposizione individuale vera e propria. Le persone sole continueranno a essere tassate individualmente. Alle persone sole con una propria economia domestica sarà concessa una deduzione per l’economia domestica di 2 000 franchi. Questa deduzione è destinata anche alle famiglie monoparentali che potranno inoltre far valere un’ulteriore deduzione pari al 3 per cento fino a un massimo di 6 000 franchi.
Lo splitting parziale con opzione di tassazione deve essere accordato solo alle coppie coniugate legalmente e di fatto e alle coppie omosessuali in unione domestica registrata. I concubini devono essere in ogni caso tassati come le persone sole.
Lo splitting parziale vale quale modello principale, ossia è ipotizzata la presunzione legale secondo cui i coniugi scelgono di principio lo splitting parziale.
3.3.2.2 Esercizio del diritto di opzione
Il diritto di opzione può essere fatto valere soltanto congiuntamente, per il tramite di una dichiarazione concorde di volontà. La richiesta unilaterale da parte di un coniuge non ha alcun effetto. In caso di mancato accordo si considera che i coniugi abbiano optato per la tassazione congiunta.
La dichiarazione concorde ai fini dell’esercizio del diritto di opzione deve essere presentata al più tardi con la dichiarazione d'imposta. La scelta operata non deve però essere definitiva e vincolante. L’anno successivo i coniugi devono nuovamente poter usufruire della possibilità di scelta.
Se i coniugi hanno optato in modo concorde per l'imposizione individuale, questa tassazione – e viceversa per la tassazione congiunta con splitting parziale – si applica sia all'imposta federale diretta, sia alle imposte cantonali e comunali.
3.3.2.3 Splitting parziale con divisore 1,7
In caso di tassazione congiunta dei coniugi si applicano di principio le regole del modello «splitting totale»54.
Come lo splitting totale, il modello di splitting parziale è basato su una tariffa unica. La differenza fra i coniugi e le persone sole a livello di capacità economica è però presa in considerazione mediante lo splitting parziale. Per stabilire il reddito che determina l'aliquota, il reddito imponibile complessivo è diviso per 1,7. Il reddito imponibile complessivo di una coppia coniugata è quindi tassato con l’aliquota applicabile a un reddito pari al 58,82 per cento di questo reddito complessivo.
54 Cfr. numero 3.2.3.