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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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Una deduzione speciale per famiglie monoparentali e una deduzione per l’economia domestica per persone sole e famiglie monoparentali tengono conto delle situazioni particolari delle altre categorie di contribuenti.
3.3.2.4 Opzione imposizione individuale
Se i coniugi scelgono l'imposizione individuale, si applicano le seguenti regole:
• i figli minorenni devono di principio essere tassati separatamente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Il reddito rimanente e la sostanza dei figli sono attribuiti ai genitori in ragione della metà ciascuno55. Le deduzioni per i figli sono ripartite per metà su entrambi i genitori56.
• In caso di attività lucrativa indipendente comune dei coniugi, i contribuenti devono fornire la prova della ripartizione del reddito da attività lucrativa da loro richiesta. Se l'attività è esercitata da un coniuge e l'altro collabora alla professione in una posizione subordinata, a quest'ultimo può essere corrisposto usuale indennizzo di mercato.
• L'imposizione individuale vera e propria non prevede alcun correttivo che tenga conto di quante persone vivono del reddito conseguito. Ai coniugi con un solo reddito non sono pertanto concesse deduzioni per coppie con reddito unico57. Le deduzioni non esaurite da un coniuge non devono in nessun caso essere trasferite all'altro coniuge.
• L'imposizione individuale è basata su una tariffa unica, applicata a tutte le persone fisiche contribuenti.
• A ognuno dei coniugi sono attribuiti unicamente i fattori fiscali (reddito da attività lucrativa e da pensioni, sostanza e redditi della sostanza, interessi passivi, proventi rimanenti) che gli possono essere attribuiti in virtù delle relazioni di diritto civile. Questo implica che i diversi regimi influiscono sull'imposizione dei coniugi. La compilazione della dichiarazione d'imposta richiede quindi conoscenze precise del proprio regime dei beni nonché delle norme legali di ripartizione. Ogni anno ciascun coniuge deve in pratica effettuare una liquidazione del regime dei beni58.
• Nel caso del regime della separazione dei beni si dovrebbe registrare il minor numero di problemi in fatto di attribuzione dei fattori fiscali ai coniugi, perché per tutta la durata di questo regime sussiste un'ampia separazione dei beni del marito e della moglie. Qualora non potesse essere adottata la prova dell'attribuzione di un determinato valore patrimoniale, si presume la comproprietà di entrambi i coniugi. Sempre che non possa essere constatato altrimenti, i coniugi sono comproprietari in parti uguali59. Questo significa che il bene patrimoniale in comproprietà va dichiarato per metà nella dichiarazione d'imposta da ciascuno dei coniugi.
Nel caso del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, i beni pa-
55 Cfr. numero 3.1.2.3.
56 Cfr. numero 3.1.2.5.
57 Per la deduzione per coppie con reddito unico cfr. numero 3.1.2.7.
58 Cfr. numero 3.3.2.4.
59 Art. 646 cpv. 2 CC