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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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trimoniali di un coniuge (beni propri e acquisti) costituiscono per la durata del regime dei beni una massa patrimoniale unica. Ogni coniuge ha la competenza esclusiva della loro gestione, utilizzazione e disposizione.

Sotto un profilo strettamente giuridico, durante questo periodo di tempo è data separazione dei beni. Nella prassi le diverse masse patrimoniali potrebbero essere più volte mescolate. L'attribuzione dei valori reddituali e patrimoniali in funzione delle relazioni di diritto civile potrebbe pertanto rappresentare un problema per i coniugi soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, soprattutto al momento della prima compilazione della dichiarazione d'imposta nell'ambito dell'imposizione individuale, perché essi dovranno stabilire a quale di loro due dovrà essere attribuito ogni singolo valore patrimoniale a mente del regime dei beni. Al momento delle successive dichiarazioni d'imposta i coniugi potrebbero riferirsi alla liquidazione del regime dei beni dell'anno precedente.

Se non è chiaro quale dei coniugi sia proprietario di un bene, il coniuge che pretende che un determinato valore patrimoniale è di proprietà di uno o dell'altro coniuge dovrà fornirne la prova. In materia di regime della partecipazione agli acquisti si presume la comproprietà di entrambi i coniugi in parti uguali in caso di eventuale assenza di prova. Come nel caso del regime della separazione dei beni, il bene patrimoniale in comproprietà va indicato per metà nelle dichiarazioni d'imposta di entrambi i coniugi.

Nel caso del regime della comunione dei beni, la liquidazione del regime dei beni è più difficile. Se nel quadro di una convenzione matrimoniale i coniugi non hanno proceduto a una diversa attribuzione di determinati valori patrimoniali, essi vanno di massima attribuiti ai beni comuni. Questo significa ad esempio che i redditi dell'attività lucrativa confluiscono nei beni comuni di entrambi i coniugi. Conformemente alle norme di ripartizione applicabili al regime della comunità dei beni, ogni coniuge dovrà indicare nella sua dichiarazione di imposta la metà del proprio reddito da attività lucrativa e la metà del reddito da attività lucrativa dell'altro coniuge. La sostanza e il reddito patrimoniale facenti parte dei beni comuni vanno anch'essi dichiarati per metà da entrambi i coniugi. I valori patrimoniali facenti parte dei beni propri di un coniuge vanno invece dichiarati per intero dal solo coniuge cui essi appartengono. In caso di dubbio in merito all'appartenenza di un valore patrimoniale a una delle tre masse patrimoniali, tale valore patrimoniale è considerato bene comune e va indicato per metà nelle dichiarazioni d'imposta di entrambi i coniugi.

La situazione nel caso della comunione dei beni è ulteriormente complicata dal fatto che i coniugi sono pienamente liberi di escludere dalla comunione dei beni, mediante convenzione matrimoniale, determinati valori patrimoniali e tipi di valori matrimoniali. L'autorità di tassazione può

verificare la conformità alle relazioni di diritto civile della dichiarazione dei fattori fiscali effettuata dai coniugi soltanto se è a conoscenza dell'esatto regime matrimoniale e delle deroghe rispetto alla definizione legale stabilite mediante convenzione matrimoniale. Nell'ambito dell'imposizione individuale, anche nel caso del regime della comunione dei beni, per i coniugi l'attribuzione dei singoli valori patrimoniali potrebbe rappresentare i