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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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solo un coniuge esercita un’attività lavorativa vengono tassate come coniugi con doppio reddito.

I figli sono di principio tassati autonomamente.

Indipendentemente dal reddito dei genitori, per ogni figlio viene versato il cosiddetto «Kindergeld» (assegno per i figli) a condizione che per i genitori non sia più vantaggiosa una deduzione dal reddito (il cosiddetto "Kinderfreibetrag", un importo esente da imposta per i figli). Il sistema fiscale tedesco, inoltre, concede l’esenzione fiscale del minimo esistenziale a tutti i componenti della famiglia. L’ammontare del minimo esistenziale viene stabilito dal diritto in materia di assistenza sociale. Il diritto tedesco contempla pure diverse deduzioni dal reddito netto, tra cui un contributo di sgravio per le famiglie monoparentali, un contributo di sgravio per la vecchiaia, una deduzione per i costi legati alla cura dei figli, un importo esente da imposta per la formazione nonché una deduzione per l’aiuto domestico.

3.3.8 Costituzionalità

La tassazione individuale e la tassazione congiunta sono ammesse dalla Costituzione. Per tassare le diverse categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica ed evitare di gravare in modo sproporzionato alcuni gruppi, sotto il profilo costituzionale sono tuttavia indispensabili correttivi in entrambi i sistemi di imposizione.

Per conseguire relazioni tra gli oneri fiscali il più equilibrate possibile, anche nel caso dello splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi sono previsti diversi meccanismi di correzione. A favore delle persone sole e delle famiglie monoparentali viene versata una deduzione per l’economia domestica. Per queste ultime viene inoltre introdotta una deduzione speciale, ossia la deduzione per famiglie monoparentali.

La tassazione individuale vera e propria a disposizione quale opzione non è tuttavia interamente compatibile con la Costituzione. Tuttavia i gruppi di contribuenti interessati (ad es. i coniugi con un solo reddito) non opteranno per l’imposizione individuale, ragion per cui è garantita l’imposizione conforme alla Costituzione.

La tassazione individuale garantisce però anche che i coniugi con doppio reddito non siano sfavoriti rispetto ai concubini con doppio reddito. Lo splitting parziale con divisore 1,7 sfavorirebbe i coniugi con doppio reddito con una ripartizione del reddito uniforme all’interno della coppia. I coniugi con doppio reddito hanno tuttavia la possibilità di optare per l’imposizione individuale per evitare disparità di trattamento e possono quindi essere tassati conformemente alla Costituzione.

In ragione dell’alta complessità delle relazioni tra gli oneri fiscali, anche con questo modello risulta praticamente impossibile rispettare le relazioni ideali e conformi alla Costituzione sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.3.9 Entrata in vigore

Qualora i coniugi abbiano optato di comune accordo per l'imposizione individuale, questo tipo di tassazione – come anche la tassazione congiunta con splitting parziale

– deve essere valido sia per l’imposta federale diretta sia per le imposte cantonali e comunali. L’introduzione dell’opzione di tassazione deve dunque essere prevista a livello nazionale e simultaneamente per tutti e tre i livelli dello Stato. Sotto il profilo