Progetto

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza tecnica sulla geoinformazione

Sezione 3: Geometadati

Art. 6

Per i geometadati è applicabile la norma SN 612050 (edizione 2005-05, Vermessung und Geoinformation – GM03-Metadatenmodell – Schweizer Metadatenmodell für Geodaten).

Sezione 4: Archiviazione

Art. 7 Data

1 La data dell’archiviazione si fonda sulle prescrizioni particolari della legislazione federale e sul concetto d'archiviazione.

2 La data dell’archiviazione è stabilita nel concetto d’archiviazione in sintonia con la periodicità dell’aggiornamento e della storicizzazione.

Sezione 5: Geoservizi

Art. 8 Requisiti minimi

I geodati di base menzionati all’articolo 36 capoverso 2 dell’ordinanza sulla geoinformazione2 sono offerti nel quadro di una procedura di richiamo che soddisfa almeno i requisiti della norma ISO/DIS 19128 (edizione 2004).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 9 Termini transitori

1 Per l’attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza, giusta l’articolo 45 capoverso 4 della legge sulla geoinformazione3 ai Cantoni è concesso un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Sono fatti salvi termini transitori derogatori della legislazione federale.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione4.

2 RS …

3 RS …

4 RS …