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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine
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Ordinanza tecnica sulla geoinformazione
Sezione 3: Geometadati
Art. 6
Per i geometadati è applicabile la norma SN 612050 (edizione 2005-05, Vermessung und Geoinformation – GM03-Metadatenmodell – Schweizer Metadatenmodell für Geodaten).
Sezione 4: Archiviazione
Art. 7 Data
1 La data dell’archiviazione si fonda sulle prescrizioni particolari della legislazione federale e sul concetto d'archiviazione.
2 La data dell’archiviazione è stabilita nel concetto d’archiviazione in sintonia con la periodicità dell’aggiornamento e della storicizzazione.
Sezione 5: Geoservizi
Art. 8 Requisiti minimi
I geodati di base menzionati all’articolo 36 capoverso 2 dell’ordinanza sulla geoinformazione2 sono offerti nel quadro di una procedura di richiamo che soddisfa almeno i requisiti della norma ISO/DIS 19128 (edizione 2004).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 9 Termini transitori
1 Per l’attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza, giusta l’articolo 45 capoverso 4 della legge sulla geoinformazione3 ai Cantoni è concesso un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Sono fatti salvi termini transitori derogatori della legislazione federale.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione4.
2 RS …
3 RS …
4 RS …