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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine

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Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia

Art. 4 Presidenza

1 Il Consiglio federale designa un presidente tra i membri della Commissione.

2 La CFG designa un vicepresidente tra i propri membri.

Art. 5 Durata del mandato, periodo amministrativo, indennità

La durata del mandato, il periodo amministrativo e le indennità si fondano sull’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Sedute

1 La CFG stabilisce ogni anno nel quarto trimestre le date delle sedute dell’anno civile successivo.

2 L’invito alle sedute è inviato dal segretariato per incarico del presidente. Esso contiene l’ordine del giorno.

3 Il presidente può invitare alle sedute altre persone, segnatamente rappresentanti dell’Amministrazione federale e specialisti esterni.

Art. 7 Lavori preparatori

1 Le sedute della CFG sono preparate dal segretariato.

2 Il presidente può incaricare sottocommissioni o singoli membri della Commissione di preparare determinate pratiche.

3 La CFG, nei limiti delle risorse finanziarie che le sono annualmente concesse, può far elaborare perizie da terzi se nella valutazione di singole questioni importanti non dispone di sufficienti conoscenze specialistiche.

Art. 8 Decisione

1 La CFG decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

2 Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.

3 Le persone invitate e i rappresentanti dell’Amministrazione federale non hanno diritto di voto.

4 Se nel caso di pareri specialistici su questioni importanti i membri della Commissione non raggiungono l'unanimità, il parere esprime le differenti opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.

3 RS 172.31