Progetto
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia
Art. 4 Presidenza
1 Il Consiglio federale designa un presidente tra i membri della Commissione.
2 La CFG designa un vicepresidente tra i propri membri.
Art. 5 Durata del mandato, periodo amministrativo, indennità
La durata del mandato, il periodo amministrativo e le indennità si fondano sull’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 6 Sedute
1 La CFG stabilisce ogni anno nel quarto trimestre le date delle sedute dell’anno civile successivo.
2 L’invito alle sedute è inviato dal segretariato per incarico del presidente. Esso contiene l’ordine del giorno.
3 Il presidente può invitare alle sedute altre persone, segnatamente rappresentanti dell’Amministrazione federale e specialisti esterni.
Art. 7 Lavori preparatori
1 Le sedute della CFG sono preparate dal segretariato.
2 Il presidente può incaricare sottocommissioni o singoli membri della Commissione di preparare determinate pratiche.
3 La CFG, nei limiti delle risorse finanziarie che le sono annualmente concesse, può far elaborare perizie da terzi se nella valutazione di singole questioni importanti non dispone di sufficienti conoscenze specialistiche.
Art. 8 Decisione
1 La CFG decide a maggioranza semplice dei membri presenti.
2 Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.
3 Le persone invitate e i rappresentanti dell’Amministrazione federale non hanno diritto di voto.
4 Se nel caso di pareri specialistici su questioni importanti i membri della Commissione non raggiungono l'unanimità, il parere esprime le differenti opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.