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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine
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Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia
Art. 9 Confidenzialità
1 I membri della Commissione e tutte le altre persone cui la CFG si rivolge nell’adempimento del proprio compito sono tenuti al silenzio su tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro funzione, sempre che il DDPS non li esima espressamente di volta in volta da tale obbligo.
2 L’operato della Commissione e i documenti delle sedute sono confidenziali.
3 L’obbligo del silenzio dei membri della Commissione dura fino all’uscita dalla Commissione.
Art. 10 Ricusazione
I membri della Commissione si ricusano se hanno un interesse personale in una questione o potrebbero essere implicati nella questione per altri motivi.
Art. 11 Diritti di valorizzazione
1 Il Consiglio federale, il DDPS e il DATEC nonché i servizi specialistici della geologia nazionale sono autorizzati, nell’ambito dell’interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell’adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d’autore.
2 Il diritto d’utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché l’archiviazione integrale o parziale in forma digitale e analogica.
3 L’autore ha diritto a un’indennità supplementare soltanto se la sua opera è sfruttata per scopi commerciali.
Art. 12 Sottocommissioni
1 Il DDPS, mediante decisione, può istituire sottocommissioni. Esso designa i compiti della sottocommissione, i membri e il segretariato.
2 La presidenza di una sottocommissione è assunta da un membro della CFG.
3 Gli articoli 6–11 e 13 sono applicabili per analogia all’organizzazione delle sottocommissioni.
4 Le indennità dei membri delle sottocommissioni si fondano sull’ordinanza del 3 giugno 19964 sulle commissioni.