Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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visto che i contribuenti possono dedurre la corrispondente imposta a titolo di imposta precedente.
Il capoverso 1 lettera b dispone chiaramente che i supporti di dati senza valore di mercato in provenienza dall’estero che entrano in Svizzera non devono più essere imposti all’importazione, ma che il loro valore, comprese le prestazioni di servizi che contengono, devono essere dichiarati ed imposti dall’acquirente destinatario. Ciò è già in vigore attualmente ma è menzionato solo nell’articolo 73 capoverso 3 LIVA che tratta l’imposta sull’importazione. Non esistono valori di mercato per software importati in base ad un contratto che non specifica, per la sua durata, il numero e/o la frequenza di fornitura dei supporti di dati (p. es. contratto di manutenzione) e che comprende anche altre prestazioni (p. es. assistenza). Non esistono nemmeno valori di mercato per un supporto di dati importato, quando per un programma devono essere pagati dei diritti di licenza periodici o quando un programma non è disponibile sul mercato. Anche nell’ambito della fornitura di piani da parte di architetti ed ingegneri, così come nella cessione di diritti e di altri valori immateriali, non esistono valori di mercato se queste prestazioni sono fornite in esecuzione di contratti indipendenti. I medesimi criteri valgono per la consegna di atti giuridici da parte di avvocati, di rapporti su perizie e di traduzioni di testi. La forma del supporto (cartacea, su dischetti, DVD, CD, ecc.) è irrilevante.
Art. 34 Calcolo dell’imposta ed aliquote d’imposta
Questo articolo dispone che per il calcolo dell’imposta e per le aliquote d’imposta applicabili in materia d’imposta a carico dell’acquirente, sono applicabili le disposizioni valevoli per l’imposta in territorio svizzero (articoli 20 e 22 D-LIVA).
Art. 35 Nascita e prescrizione del credito fiscale
Il capoverso 1 poggia sull’attuale articolo 43 capoverso 3 LIVA. In un intento di chiarificazione la norma in vigore è completata con un’aggiunta secondo la quale, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, il credito fiscale sorge al momento del pagamento.
Il capoverso 2 riprende le intenzioni dell’attuale articolo 45 capoverso 1 LIVA (in particolare quelle della lettera c) e le traspone in una nuova veste redazionale. Dal profilo del contenuto il presente capoverso corrisponde alla legislazione in vigore.
Il capoverso 3 è nuovo e disciplina d’ora in poi esplicitamente la prescrizione. Essa si fonda nondimeno sulle disposizioni applicabili sin d’ora in materia di imposta sul territorio svizzero (art. 30 fino 32 D-LIVA).
Titolo quarto: Imposta sull’importazione Art. 36 Diritto applicabile e autorità competente
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 72 LIVA. La rubrica dell’articolo ha subito una modifica redazionale.
Dal profilo del contenuto i capoversi 2 e 3 corrispondono all’attuale articolo 82 LIVA. Al capoverso 3 sono stati adeguati i rinvii ad altre disposizioni della LIVA. Per definire con precisione le riscossioni che possono essere delegate all’AFC non si