Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 103Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 43 Interesse di mora
L’articolo 43 è nuovo. L’attuale LIVA disciplina esplicitamente l’interesse moratorio e l’interesse rimuneratorio per la sola imposta sul territorio svizzero. Mancano invece norme corrispondenti per quanto concerne l’imposta sulle importazioni. La nuova legge sulle dogane, che entra in vigore il 1° maggio 2007, disciplina tra l’altro anche l’interesse moratorio e l’interesse rimuneratorio. Le disposizioni corrispondenti si scostano da quelle dell’imposta sul territorio svizzero. Per questo motivo gli articoli 19d–19f OLIVA prevedono disposizioni corrispondenti sull’interesse di mora e sull’interesse rimuneratorio, che entreranno in vigore contemporaneamente alla nuova legge sulle dogane. Nel quadro della revisione totale della LIVA le modifiche dell’OLIVA dovranno essere integrate nella nuova legge, poiché è questo il luogo giusto dal profilo sistematico. Contrariamente agli altri tributi che deve riscuotere l’AFD, l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta onnifase. Inoltre, questo sistema prevede il diritto al rimborso per le imposte riscosse in eccedenza o non dovute, durante il termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta è stata riscossa (art. 45 cpv. 1 D-LIVA). Oltre alla differenza rispetto alle disposizioni applicabili all’imposta sul territorio svizzero, sono questi i motivi che giustificano in sostanza una deroga alla regola della legge doganale sull’obbligo dell’interesse moratorio. Infatti, per le aziende assoggettate come contribuenti sul territorio svizzero sarebbe difficilmente comprensibile la riscossione di un interesse moratorio in relazione alla trasformazione in una tassazione definitiva di una tassazione provvisoria di diritto doganale.
Art. 44 Eccezioni dall’obbligo di pagare gli interessi
Il presente articolo è nuovo. Il suo contenuto è attualmente contenuto nell’ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA). Per quanto concerne la motivazione si rinvia alle spiegazioni dell’articolo 43 D-LIVA.
Art. 45 Prescrizione della pretesa alla restituzione dell’imposta
I capoversi 1 così come 3–5 corrispondono alla legislazione in vigore (art. 80 LIVA).
Il capoverso 2 è stato completato e corrisponde all’articolo 80 capoverso 2 LIVA dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulle dogane.
Art. 46 Restituzione per riesportazione
Dal profilo del contenuto il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 81 LIVA. Sono state effettuate modifiche redazionali con intenti di chiarificazione.
L’articolo 11 nLD in relazione con l’articolo 38 della nuova ordinanza della legge sulle dogane (nOLD) non stabilisce presso quale servizio dell’AFD devono essere presentate le richieste successive di restituzione per riesportazione. Per questo motivo anche la LIVA non deve contenere disposizioni in merito, perché altrimenti diversi servizi dell’AFD potrebbero avere la competenza per il disbrigo, ciò che non avrebbe senso dal profilo di economia amministrativa. Inoltre l’inizio del termine entro il quale deve essere presentata la richiesta successiva di restituzione è adeguato