Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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parla più di contribuenti, poiché sotto il titolo “imposta sull’importazione” potrebbero essere fraintese le persone che sono tenute al pagamento dell’imposta di importazione, bensì di contribuenti immatricolati sul territorio svizzero (presso l’AFC o l’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein).

Art. 37 Soggetto dell’imposta

L’articolo 37 D-LIVA corrisponde dal profilo del contenuto all’attuale articolo 75 LIVA. Sono state apportate unicamente modifiche redazionali, soprattutto relative alla nuova legge sulle dogane (nLD), che entrerà in vigore il 1° maggio 2007. È stata inoltre modificata la rubrica dell’articolo.

Art. 38 Oggetto dell’imposta

L’articolo 38 D-LIVA corrisponde all’attuale articolo 73 capoversi 1 e 3 LIVA.

Il capoverso 3 è nuovo e stabilisce che più prestazioni combinate nell’ambito dell’imposta sull’importazione devono essere trattate come quelle quadro nell’ambito dell’imposta in territorio svizzero (art. 16 D-LIVA).

Art. 39 Importazioni esenti d’imposta

Il capoverso 1 omette l’attuale numero 2 dell’articolo 74 LIVA e introduce un nuovo numero 7. Si tratta nella fattispecie di adeguamenti alla nuova legge sulle dogane. Per il rimanente, al capoverso 1 sono stati effettuati solo adeguamenti redazionali nel senso di una chiarificazione. I numeri sono stati riordinati in vista di una migliore trasparenza. Sono menzionati segnatamente i beni esenti d’imposta ed in seguito i beni che sono esenti soltanto in caso di imposizione secondo una determinata procedura doganale.

Nel numero 3 il termine “bearbeitet” lavorate è stato sostituito da “geschaffen” create. I testi di legge in francese risp. in italiano traducono con “créés” e “create”. In ambedue le leggi la terminologia fa capo alla legge sui diritti di autore. Questa correzione è effettuata unicamente per analogia alla redazione francese e italiana. Sostanzialmente non ci sono cambiamenti.

Il numero 5 ha spesso dato adito a malintesi. Inoltre, dev’essere prevista un’esenzione d’imposta che non è contenuta nel tenore attuale ma che già attualmente viene concessa dall’AFD. Questo numero corrisponde all’odierna prassi dell’AFD. In sostanza non si verificano quindi cambiamenti. Le conseguenze dell’importazione in territorio svizzero in esenzione d’imposta, da parte di un’impresa di navigazione aerea, di un velivolo preso in locazione all’estero, dopo la scadenza del contratto di locazione dev’essere regolato nell’ordinanza.

Il capoverso 2 è nuovo. Si tratta di un adeguamento alla nuova legge sulle dogane.

Art. 40 Calcolo dell’imposta

Al capoverso 1 sono state apportate prevalentemente modifiche redazionali all’attuale articolo 76 capoverso 1 LIVA. La rubrica dell’articolo è stata modificata.