Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo
La lettera c è stata riformulata. In passato è già accaduto che i debitori dell’imposta hanno supposto che l’assoggettamento all’importazione era dato anche quando un’impresa estera non faceva che importare materiali di montaggio non incorporati nei lavori, ma che, di conseguenza, erano utilizzati in vista di eseguire in territorio svizzero prestazioni nel quadro di contratti d’appalta risp. in vista di eseguire lavori. Per eliminare questo malinteso il tenore dev’essere espresso in termini più precisi.
Il capoverso 3 lettera b ha pure subito una precisazione: quando dei beni vengono dichiarati ad un ufficio doganale di valico di confine per il transito e successivamente ad un ufficio doganale per essere introdotti nella libera pratica doganale in territorio svizzero, sorge un credito d’imposta condizionato al momento dell’annuncio per il transito, e un credito d’imposta incondizionato al momento dell’introduzione nella libera pratica doganale. Come già menzionato nell’articolo 19 capoverso 1 numero 5 D-LIVA, all’importazione di beni è auspicabile un’imposizione uniforme delle spese di trasporto, spedizione e tutte le altre prestazioni accessorie direttamente connesse. Per questo motivo ed a causa della sistematica della nuova legge sulle dogane, non è più possibile attenersi al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Anzi, è determinante solo il luogo di destinazione dei beni. La sua descrizione è identica a quella contenuta nell’articolo 76 capoverso 3 lettera b LIVA, ovvero per primo luogo di destinazione s’intende quello dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del credito fiscale in conformità dell’articolo 42 D-LIVA. Le modifiche hanno per obiettivo di chiarire la situazione e sono la conseguenza della nuova legge sulle dogane. Esse sono in armonia con l’articolo 19 capoverso 1 numero 5 D-LIVA.
Art. 41 Aliquote d’imposta
Quest’articolo corrisponde all’attuale articolo 77 LIVA.
Art. 42 Nascita e prescrizione del credito fiscale
La rubrica dell’articolo è stata rielaborata dal profilo redazionale.
Il capoversi 1–3 corrispondono all’attuale articolo 78 LIVA. Sono stati apportati solo cambiamenti redazionali nel significato di chiarimenti ed in considerazione della nuova legge sulle dogane.
Il contenuto del capoverso 4 è attualmente disciplinato dall’articolo 79 LIVA. Il suo contenuto è nuovo. La prescrizione del debito di imposta di importazione deve attenersi alla legge sulle dogane. Viene quindi introdotto un rinvio in questo senso. Per il debitore doganale è irrilevante e non deve fare differenza se egli deve pagare l’imposta sull’importazione o il dazio doganale. Per l’AFD viene in tal modo migliorata la redditività di riscossione. A causa della modifica e dell’accorciamento dei termini di prescrizione dell’imposta sul territorio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente, i termini in materia di imposta sull’importazione sono ora diversi (cfr. art. 30 segg. D-LIVA). La prescrizione assoluta è di 15 anni in ambito di imposta sull’importazione e di 10 anni nell’ambito dell’imposta sul territorio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente. Occorre dare più importanza all’analogia con l’articolo 75 nLD rispetto all’analogia con l’imposta sul territorio svizzero. La differenza a livello di durata del termine di prescrizione è parimenti giustificata dalla diversità delle procedure e delle competenze.