Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Art. 32 Prescrizione della pretesa alla deduzione dell’imposta precedente e al-
la restituzione dell’imposta
La normativa relativa alla prescrizione della pretesa alla deduzione dell’imposta precedente e alla restituzione dell’imposta pagata a torto è strutturata analogamente a oggi. Se la deduzione dell’imposta precedente, rispettivamente le imposte pagate a torto non risultano già da una decisione cresciuta in giudicato, il contribuente può far valer il suo credito nei confronti dell’AFC per una durata di cinque anni, ma al massimo di dieci anni, dalla nascita del credito. A differenza dell’AFC, la posizione del contribuente è migliorata visto che, per quanto lo concerne, il termine di prescrizione relativo non è stato ridotto ma rimane sempre ancora fissato a cinque anni.
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 50 capoverso 1 LIVA. Tuttavia, e ciò è una novità, d’ora in poi esso disciplina non soltanto la prescrizione della pretesa alla deduzione dell’imposta precedente, ma anche la prescrizione della pretesa alla restituzione delle imposte pagate a torto.
Anche il capoverso 2 riprende il diritto attualmente applicabile (art. 50 cpv. 2 LIVA).
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 50 capoverso 3 LIVA.
Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 50 capoverso 4 LIVA. Tuttavia, la prescrizione assoluta è ridotta da 15 a 10 anni in modo analogo all’articolo 30 D-LIVA. La riduzione è motivata dai medesimi criteri dell’articolo 30 D-LIVA. È così possibile prendere in considerazione l’esigenza di maggiore celerità della procedura e di certezza più rapida del diritto postulata dai contribuenti.
Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero (imposta a carico dell’acquirente)
L’imposta a carico dell’acquirente è d’ora in poi riassunta in un titolo proprio invece di essere disseminata come sinora in diverse parti della legge. È migliorata in tal modo la comprensibilità della legge e agevolata la sua esecuzione.
Art. 33 Assoggettamento
Questo articolo 33 riprende sommariamente l’attuale normativa dell’articolo 24 LIVA (così come degli articoli 10 e 28 cpv. 4 LIVA). Si tratta in particolare di adeguamenti redazionali. Costituisce invece una novità il fatto che le prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del prestatore conformemente all’articolo 5 capoverso 2 lettera f D-LIVA non devono più essere imposte a titolo di ottenimento. Questa modifica concerne soltanto pochi contribuenti, perché già oggi questa disposizione concerne praticamente solo le prestazioni transfrontaliere di intermediari. La corrispondente diminuzione di gettito fiscale dovrebbe quindi essere minima. La presente modifica costituisce inoltre una semplificazione il cui campo di applicazione è chiaramente delimitato. Per coloro che sono già contribuenti, il limite di 10’000 franchi non è più applicabile. Di conseguenza, coloro che sono già contribuenti devono in linea di massima (novità) imporre tutti i loro ottenimenti di prestazioni di servizi dall’estero che soggiacciono al principio del luogo del destinatario in conformità dell’articolo 5 capoverso 1 D-LIVA. Anche questa soluzione rappresenta una notevole semplificazione che, di regola, non dovrebbe comportare conseguenze