Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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a favore dei contribuenti. Non è più determinante la data della dichiarazione doganale, bensì quella del rilascio del documento di esportazione.

Art. 47 Interesse rimuneratorio

Il presente articolo è nuovo. Il suo tenore è attualmente contenuto nell’ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA). Per la motivazione è fatto riferimento alle spiegazioni dell’articolo 43 D-LIVA.

Art. 48 Riporto del pagamento dell’imposta

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 83 LIVA. Le modifiche effettuate sono miglioramenti di carattere linguistico.

Art. 49 Condono

Dal profilo del contenuto quest’articolo corrisponde all’attuale articolo 84 LIVA. Sono stati apportati unicamente adeguamenti linguistici e redazionali al nuovo diritto doganale.

Titolo quinto: Procedura relativa all’imposta sul territorio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente

Il disegno di legge tenta di operare una separazione più chiara rispetto alla legislazione attuale tra diritto materiale e diritto procedurale. Per questo motivo la procedura è disciplinata nell’ambito di un unico titolo e delimitata anche nello spazio rispetto alle disposizioni materiali. La prima parte della legge reca le disposizioni materiali, mentre la seconda parte contiene le disposizioni di procedura.

Il titolo quinto disciplina la procedura in ambito d’imposta sul territorio svizzero e d’imposta a carico dell’acquirente. Di per sé esso dovrebbe anche contenere la procedura in ambito di imposta sull’importazione. Tale procedura si orienta però sulle disposizioni della legge sulle dogane ed è disciplinata da quest’ultima. Le poche disposizioni procedurali che si scostano dalla legge sulle dogane o che la completano sono direttamente integrate nelle disposizioni materiali concernenti l’imposta sull’importazione del titolo quarto.

Art. 50 Principi

Dal profilo del contenuto il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 52 LIVA. La novità consiste nella sua suddivisione in due capoversi per migliore comprensione. Inoltre l’espressione «imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero» è sostituita con «imposta sul territorio svizzero» e «imposta a carico dell’acquirente».

Il capoverso 3 introduce come nuova disposizione che l’AFC è tenuta a pubblicare immediatamente tutte le fissazioni e modifiche della prassi. Ciò è sottinteso ed è già attualmente posto in atto dall’AFC. L’immediata pubblicazione degli sviluppi della