Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
corrente prassi è di essenziale importanza in un sistema d’imposizione imperniato sul principio dell’autotassazione.
Il capoverso 4 statuisce il principio del garbato trattamento del contribuente. Gli oneri finanziari ed amministrativi dei contribuenti devono poter essere ridotti al minimo; questa massima deve servire all’Amministrazione da direttiva nell’esecuzione nel caso concreto come anche nelle fissazioni generali della prassi.
Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali
Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti Art. 51 Annuncio di inizio e di fine dell’assoggettamento
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 56 capoverso 1 LIVA.
Il capoverso 2 è stato oggetto di adeguamenti redazionali. È inoltre stato stralciato l’ultimo periodo dell’attuale capoverso 2 dell’articolo 56 LIVA. Ciò va visto nel contesto dell’articolo 13 D-LIVA. In virtù di questa disposizione l’assoggettamento termina automaticamente soltanto in caso di liquidazione di un’impresa; altrimenti esso sussiste finché viene svolta un’attività aziendale. Pertanto (tranne in caso di liquidazione) l’annuncio della fine dell’assoggettamento deve d’ora in poi essere effettuato dal contribuente. Questa concezione rende superfluo l’attuale articolo 29bis LIVA. Il suo contenuto normativo è stato integrato nel nuovo ordinamento. La modifica in parola migliora sensibilmente lo statuto del contribuente. Finora l’assoggettamento dei contribuenti che non realizzavano più cifre d’affari terminava per legge (art. 29 lett. b LIVA). Ne consegue che le imprese che avevano terminato l’esercizio ed avevano incaricato terzi di effettuare i lavori di chiusura o di smaltimento rimanevano gravati dell’imposta sul valore aggiunto perché non potevano più dedurla come imposta precedente. Nel caso dello spegnimento di impianti nucleari, l’imposta precedente non più deducibile può raggiungere dimensioni considerevoli. Per questo motivo, nella legge concernente l’imposta sul valore aggiunto è stato introdotto l’articolo 29bis, entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Secondo la proposta normativa le imprese contribuenti sono assoggettate finché annunciano la fine del loro assoggettamento. Diventano in tal modo caduchi i problemi menzionati poc’anzi. Questa normativa non si applica inoltre ai soli impianti nucleari, bensì a tutti le aziende, in particolare anche alle discariche di rifiuti che devono essere risanate in conformità delle leggi sulla protezione dell’ambiente.
Dal profilo del contenuto il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 56 capoverso 4 LIVA. La novità consiste nell’introduzione in questo capoverso di un complemento che prevede, simultaneamente alla fine dell’assoggettamento, la dichiarazione delle prestazioni di servizi acquistate dall’estero. Si tratta di una precisazione.
Art. 52 Autotassazione
Per motivi di chiarezza la norma di questo articolo è stata rielaborata e suddivisa in due capoversi. Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 46 LIVA.
Il capoverso 2 disciplina d’ora in poi separatamente l’ultimo periodo dell’articolo 46 LIVA. La norma non ha subito modifiche dal profilo del contenuto.