Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto
Questo articolo è nuovo. I rendiconti d’imposta devono rispecchiare di regola le situazioni effettive. Tuttavia già attualmente esiste una certa tolleranza nel senso che l’AFC prescrive che i contribuenti devono riconciliare con la contabilità periodicamente (almeno una volta all’anno) le cifre d’affari e le imposte precedenti e comunicare all’AFC le eventuali correzioni. La questione è attualmente fissata nel numero marginale 968 delle Istruzioni 2001 sull’IVA.
Secondo l’attuale prassi dell’AFC le riconciliazioni ed i controlli della plausibilità dell’imposta precedente vengono effettuati per un intero anno commerciale. Se non risultano differenze non si verifica se le cifre d’affari sono state conteggiate in modo esatto anche nel trimestre. Lo stesso vale per la comunicazione posticipata di differenze di cifre d’affari. Se queste ultime vengono annunciate per scritto l’AFC corregge la situazione nel 4° trimestre. Il contribuente può anche correggerle lui stesso nel 1° trimestre dell’anno successivo, senza subire conseguenze. Questa prassi dev’essere ancorata per legge tramite questo articolo.
Il capoverso 1 stabilisce che il contribuente deve riconciliare con il conto annuo le cifre d’affari dichiarate e le imposte precedenti fatte valere.
Il capoverso 2 prevede che il contribuente, al termine di un periodo fiscale dispone di sei mesi di tempo per correggere a posteriori i suoi rendiconti concernenti questi periodi fiscali quando accerta lacune durante la riconciliazione delle cifre d’affari con la contabilità.
Il capoverso 3 conferisce all’AFC il diritto ad utilizzare determinati moduli per la correzione di errori, come avviene già attualmente.
Nonostante questa possibilità di correzione, i contribuenti continuano a sottostare all’obbligo, come sinora, di adempiere perfettamente le condizioni di tenuta della contabilità. I contribuenti devono compilare ed inoltrare all’AFC i loro rendiconti IVA allestiti consapevolmente in conformità delle prescrizioni applicabili in base al principio dell’autotassazione. La possibilità della correzione a posteriori rappresenta comunque per il contribuente una maggiore sicurezza giuridica.
Come ulteriore facilitazione il capoverso 4 prevede che l’AFC deve autorizzare semplificazioni quando il contribuente, a causa di errori sistematici difficilmente individuabili, non è in grado di allestire correttamente il suo rendiconto. Questa esigenza è stata espressa a più riprese dai contribuenti e dai loro rappresentanti. Le possibilità di semplificazione sono enumerate nell’articolo 58 capoverso 4 D-LIVA. Innanzitutto si tratta della possibilità di calcolare in modo approssimativo le imposte e imposte precedenti nella misura in cui non risultino notevoli vantaggi o svantaggi fiscali e nessun’importante distorsione dei rapporti concorrenziale.
Art. 54 Metodo di rendiconto
I capoversi 1 e 2 stabiliscono che di norma i rendiconti sono allestiti col metodo effettivo. Vengono in tal modo ancorate esplicitamente e autonomamente il diritto e la prassi esistenti, ciò che agevola la lettura della legge, rendendola più comprensibile. Le modifiche apportate sono di tipo redazionale.
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 59 capoverso 1 LIVA e disciplina il rendiconto col metodo dell’aliquota saldo, molto apprezzato dai contribuenti. Un terzo circa degli attuali 310’000 contribuenti hanno scelto questo metodo di rendi-