Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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conto. Occorre ampliare il raggio di azione di questo metodo per consentire a un maggior numero di contribuenti di applicarlo. Il limite di cifra d’affari annua imponibile entro il quale può essere applicato il metodo dell’aliquota del saldo è aumentato dagli attuali 3 milioni di franchi a 5 milioni di franchi, mentre il limite del debito fiscale netto passa dagli attuali 60’000 franchi a 100’000 franchi. Questa estensione è opportuna perché costituisce una notevole semplificazione per i contribuenti. Il metodo dell’aliquota saldo è uno strumento fiscale che semplifica notevolmente i lavori amministrativi che incombono ai contribuenti, sia in ambito di contabilità che di rendiconto dell’imposta. L’imposta precedente deducibile dall’imposta sul valore aggiunto non deve più essere determinata e allibrata. I contribuenti devono semplicemente dichiarare la cifra d’affari imponibile complessiva realizzata (compresa l’imposta) e moltiplicarla per l’aliquota saldo applicabile ai singoli rami settoriali. Le aliquote saldo sono aliquote medie, e quindi forfetarie, che tengono conto della media della totalità delle imposte precedenti afferenti alle imprese di un determinato ramo settoriale. Le aliquote saldo fungono da moltiplicatori e questo metodo è ampiamente agevolato dal fatto che il rendiconto deve essere effettuato soltanto semestralmente (cfr. art. 56 cpv. 2 D-LIVA).

L’estensione del campo di applicazione del metodo dell’aliquota saldo offre a ulteriori 16’000 contribuenti la possibilità di conteggiare l’imposta con questo metodo semplificato.

Anche le direttive della CE concernenti l’armonizzazione delle imposte sulle cifre d’affari consentono l’introduzione di misure di semplificazione sotto forma di forfait. Secondo l’articolo 24 capoverso 1 della Sesta Direttiva della CE, gli Stati membri nei quali l’imposizione normale delle piccole imprese potrebbe suscitare difficoltà a causa della loro attività o struttura, possono prevedere agevolazioni, in particolare normative forfetarie. Tali normative non devono però generare riduzioni di imposta. Come stabilito dall’articolo 27 della Sesta Direttiva della CE, su proposta della Commissione il Consiglio può autorizzare con decisione unanime ogni Stato membro a introdurre speciali misure in deroga alla direttiva, segnatamente per agevolare la riscossione dell’imposta.

Il capoverso 4 corrisponde dal profilo del contenuto all’attuale articolo 59 capoverso 2 LIVA. È stato sottoposto unicamente a modifiche redazionali. Attualmente l’AFC calcola l’aliquota saldo media per ciascun settore d’attività sulla base dei dati raccolti in occasione dei controlli. In seguito attribuisce a un settore d’attività l’aliquota saldo il cui valore medio si avvicina di più. Soltanto in questo modo è possibile garantire ai contribuenti che conteggiano l’imposta con l’aliquota saldo che non sono né svantaggiati né avvantaggiati rispetto a coloro che conteggiano l’imposta con il metodo effettivo. I contribuenti sono liberi di scegliere se applicare o non il metodo dell’aliquota saldo. I contribuenti che ritengono il metodo effettivo più appropriato possono passare a questo metodo di rendiconto. La pubblicazione, da parte dell’AFC, delle basi di calcolo non è possibile a causa del segreto fiscale. La legge prevede per questa ragione che il Controllo federale delle finanze (CDF), in quanto autorità indipendente, verifichi regolarmente l’adeguatezza delle aliquote saldo fissate dall’AFC.

Il capoverso 5 è nuovo. Esso disciplina però unicamente ciò che formava finora la prassi dell’AFC fondata sull’articolo 58 capoverso 2 LIVA, in particolare per quanto concerne le collettività pubbliche. A mente di quanto precede esso stabilisce esplici-