Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Il capoverso 2 disciplina il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, finora disciplinato dall’articolo 44 capoverso 4 LIVA. Nel caso del rendiconto secondo le controprestazioni ricevute l’obbligo fiscale sorge nel momento in cui il contribuente riceve effettivamente la controprestazione. D’ora innanzi l’applicazione di questo metodo di rendiconto sancito dalla legge non dipenderà più da ulteriori condizioni, perché esse non sono di grande rilievo e perché si deve offrire la massima flessibilità possibile al contribuente.

Il capoverso 3 prevede d’ora in poi che il sistema di rendiconto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale. Questa normativa è di per sé ovvia, ma deve nondimeno essere inserita espressamente nella legge in considerazione della chiarezza e della semplicità di applicazione della legge perseguite. Essa è ovvia perché il periodo fiscale comprende e circoscrive un «anno fiscale» (cfr. in merito anche l’art. 56 D-LIVA). Durante questo periodo di tempo devono pertanto essere applicati le medesime norme e i medesimi principi per garantire un’applicazione uniforme delle norme, che sia chiara e affidabile per tutti.

Il capoverso 4 lettera a corrisponde all’attuale articolo 44 capoverso 5 LIVA. La lettera b è nuova. Essa consente all’AFC di obbligare i contribuenti a cambiare sistema di rendiconto se constata abusi nell’applicazione del rendiconto secondo le controprestazioni convenute.

Art. 56 Periodo fiscale e di rendiconto

Il capoverso 1 è nuovo. La legge in vigore parla invero di periodo fiscale (art. 42 cpv. 1 LIVA), ma non definisce cosa intende per esso. L’articolo 45 LIVA definisce unicamente il periodo di rendiconto. Il disegno di legge opera una distinzione tra periodo fiscale e periodo di rendiconto. Il periodo di rendiconto corrisponde come sinora al lasso di tempo durante il quale il contribuente deve conteggiare l’imposta sul valore aggiunto con l’AFC. Il periodo fiscale è il periodo durante il quale l’imposta è riscossa. Rispetto alla situazione giuridica attuale non ne derivano mutamenti nella prassi, perché già oggi l’AFC prescrive ai contribuenti di riconciliare almeno una volta all’anno la contabilità e le cifre d’affari dichiarate e le imposte precedenti che hanno fatto valere e di comunicare all’AFC le eventuali differenze108.

La durata del periodo fiscale è di massima identica per tutti i contribuenti. D’ora in poi i contribuenti avranno la possibilità di scegliere come periodo fiscale l’anno civile invece dell’anno commerciale. Ciò non comporta differenze per i contribuenti con l’anno commerciale corrispondente all’anno civile. Per contro, se l’anno commerciale diverge dall’anno civile (p.es. chiusura dell’esercizio il 31 marzo), questo diritto di opzione può nondimeno contribuire a una notevole semplificazione al momento del rendiconto definitivo. L’onere dell’AFC ne subisce un aggravio. Grazie all’implementazione di una nuova soluzione informatica l’AFC potrà nondimeno far fronte a questo onere supplementare.

Il capoverso 2 corrisponde dal profilo del contenuto all’attuale articolo 45 capoverso 1 LIVA. Esso è stato unicamente oggetto di modifiche redazionali. Il pagamento tempestivo e conforme ai periodi dell’imposta è garantito come in precedenza. La durata del periodo di rendiconto dipende dal metodo di rendiconto prescelto.

108 Istruzioni 2001 sull’IVA, nm. 968.