Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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pregiudicati. Il nuovo capoverso 2 rende quindi più flessibile l’interpretazione della procedura di notifica.

A questo punto, infine, occorre anche fare riferimento alla nuova disposizione nell’articolo 90 capoverso 2 lettera k D-LIVA, la quale attribuisce al Consiglio federale la competenza di decidere in quali altri casi deve o può essere applicata la procedura di notifica.

Art. 58 Contabilità

Il capoverso 1 corrisponde dal profilo del contenuto all’attuale articolo 58 capoverso 1 LIVA. Esso è però stato modificato e in particolare raccorciato. In materia di IVA dovrebbe di massima bastare che il contribuente tenga i suoi libri contabili e altre registrazioni secondo i principi del diritto commerciale (art. 957 segg. CO111). L’AFC può emanare obblighi di registrazione più estesi in casi eccezionali, se ciò è indispensabile alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Sono in particolare indispensabili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le registrazioni che servono a constatare l’assoggettamento nonché al calcolo dell’imposta e delle imposte precedenti deducibili.

I capoversi 2 e 3 riprendono il contenuto dell’attuale articolo 58 capoverso 2 LIVA. Essi sono stati rielaborati dal profilo redazionale in un intento di chiarificazione e adeguati alle disposizioni in materia di prescrizione. La durata dell’obbligo di conservazione è stata pertanto ridotta nell’ambito dell’applicazione del capoverso 2, ciò che costituisce un’agevolazione per il contribuente. Per quanto concerne il campo d’applicazione del capoverso 3, ossia il contesto degli immobili e del loro ammortamento, è nondimeno necessaria una durata di conservazione più lunga affinché lo sgravio fiscale successivo e il consumo proprio possano essere correttamente determinati. Secondo gli articoli 27 capoverso 2 e 28 capoverso 3 D-LIVA i beni immobili devono segnatamente essere ammortizzati su più di 20 anni ai fini dell’IVA.

È stata inoltre rettificata la riserva dell’articolo nel contesto dell’obbligo di conservazione. Nella sua vecchia versione l’articolo 962 CO disciplinava l’inizio e la durata della conservazione dei documenti commerciali. La riserva è necessaria perché esistono anche contribuenti che non sono tenuti all’iscrizione della loro ditta nel registro di commercio e non hanno quindi l’obbligo di tenere una contabilità. La disposizione del CO menzionata in questa sede non sarebbe pertanto applicabile a questi contribuenti, ragione per la quale essi sarebbero costretti a conservare non soltanto il conto d’esercizio e il bilancio, ma anche l’originale di tutti i loro altri libri commerciali. Nel frattempo la tenuta obbligatoria dei libri commerciali è stata rielaborata a livello di CO. La nuova sistematica nella versione del 22 dicembre 1996112 ha per effetto che l’articolo 962 disciplina soltanto la durata e l’inizio dell’obbligo di conservazione, mentre le modalità di conservazione sono d’ora in poi disciplinate dall’articolo 957 CO. Per questo motivo si rinvia d’ora in poi agli articoli 957 e 962 CO.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale articolo 58 capoverso 3 LIVA. A titolo di precisazione viene evidenziato che oltre all’imposta dovuta può essere valutata approssimativamente anche l’imposta precedente.

111 Legge federale del 30 marzo 1991 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.

112 In vigore dal 1° giugno 2002.