Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 113Fedlex · Rapporto esplicativo
garantire che la Confederazione non subisca perdite d’imposta, ad esempio quando il destinatario contribuente di una prestazione deduce l’imposta precedente in base ad un giustificativo senza che la corrispondente IVA sia stata riversata all’AFC, perché chi allestisce il giustificativo non è ad esempio contribuente. Il capoverso 2 disciplina il caso di chi fattura un’imposta senza essere autorizzato e si rende in tal modo responsabile delle conseguenze giuridiche dovute al divieto sancito dal capoverso 1. Chiunque – e quindi non soltanto i contribuenti – può essere interessato dal capoverso 2. Di principio, in questi casi l’imposta fatturata è dovuta. La legge prevede tuttavia la possibilità di rettificare nel senso che concede esplicitamente il diritto di correggere anche retroattivamente una fattura errata. Il principio dell’imposta dovuta ammette inoltre un’eccezione quando chi ha emesso la fattura fornisce la prova che la Confederazione non ha subito una perdita fiscale a causa della fattura errata, segnatamente se fornisce la prova che il destinatario della fattura non ha dedotto l’imposta precedente in base al giustificativo errato. In questo modo il capoverso 2 regola il caso del contribuente che fattura un’aliquota d’imposta troppo alta. Come contribuente egli è di principio legittimato a fatturare l’imposta. L’aliquota d’imposta fatturata non corrisponde tuttavia a quella fissata nell’articolo 22 D-LIVA, sia perché la prestazione imponibile all’aliquota ridotta è stata fatturata all’aliquota normale, sia perché è fatturata un’aliquota fantasia. Le conseguenze giuridiche sono identiche a quelle in caso di attestazione non autorizzata dell’imposta.
Il caso della fatturazione di un’aliquota troppo bassa non deve essere necessariamente disciplinato nella legge perché l’aliquota d’imposta applicabile in conformità dell’articolo 22 D-LIVA è in ogni caso dovuta per legge.
Art. 61 Pagamento dell’imposta
I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 47 capoverso 1 e 2 LIVA. Il capoverso 2 integra la modifica della prassi dell’AFC introdotta il 1° gennaio 2005, secondo cui nei casi di lacune formali correggibili a posteriori, non viene riscosso un interesse moratorio; questa disposizione intende significare che in generale non viene addebitato un interesse moratorio per errori commessi dai contribuenti se la Confederazione non subisce perdite d’imposta. Questo fatto rappresenta uno sgravio per il contribuente perché evita un onere finanziario alla sua azienda – sostanzialmente non giustificato– ed riduce solo minimamente le entrate della Confederazione. Il termine di 60 giorni per l’inoltro del modulo di rendiconto e per il versamento dell’imposta all’AFC corrisponde esattamente al termine che anche l’AFC deve rispettare nel pagamento delle eccedenze d’imposta precedente al contribuente senza dovergli pagare un interesse rimuneratorio.
Il capoverso 3 è nuovo. Nell’ambito della procedura di esecuzione forzata secondo le disposizioni della LEF sono realizzati beni appartenenti a debitori contribuenti e sono eseguite prestazioni di servizi. Secondo l’attuale articolo 8 capoverso 1 LIVA, queste forniture e prestazioni di servizi – effettuate in virtù della LEF anche dagli uffici di esecuzione e di fallimento – costituiscono prestazioni imponibili del contribuente. Nella prassi questa disposizione ha nondimeno suscitato confusione. Per lungo tempo infatti non è stato chiaro chi dovesse versare l’imposta sul valore aggiunto originata dalla realizzazione. Poiché l’IVA è stabilita soltanto al momento dell’aggiudicazione (asta pubblica), ossia al momento della liquidazione, e dato che l’ufficio di esecuzione incassa le imposte unitamente al ricavo della vendita all’asta, nel caso dell’IVA sorta nel contesto della realizzazione si tratta di cosiddetti costi di