Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Art. 59 Forma della fattura
Il capoverso 1 corrisponde dal profilo del contenuto all’attuale articolo 37 capoverso 1 LIVA. Esso è migliorato nella logica di presentazione ed è stato modificato linguisticamente nel senso che d’ora in poi sarà utilizzato solo il termine destinatario della prestazione e non più destinatario contribuente della prestazione. Anche un destinatario di prestazione che al momento della ricezione della prestazione non è contribuente, può diventare contribuente più tardi e necessitare quindi dei corrispondenti documenti, per esempio per comprovare il suo diritto allo sgravio fiscale successivo (cfr. art. 26 D-LIVA). Sono state integrate le facilitazioni della prassi introdotte nel frattempo dall’AFC113.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 37 capoverso 2 LIVA con adattamenti linguistici di minima portata.
Il capoverso 3 è nuovo. Esso introduce nella legge una prassi114 consolidata e incontestata. In modo corrispondente alle spiegazioni fornite dall’AFC nella sua comunicazione relativa alla prassi (in particolare il rinvio alla sentenza del Tribunale federale del 2 giugno 2003 [2A.326/2002]) sono modificati anche la rubrica, nonché l’attuale articolo 37 capoverso 6 LIVA. Se risulta successivamente che l’IVA fatturata al destinatario della prestazione è troppo alta o troppo bassa (errore di calcolo, utilizzo di un’errata aliquota d’imposta, errata base di calcolo, ecc.) è possibile correggere la situazione mediante un addebito o accredito formalmente corretti. Nell’addebito o accredito dev’essere fatto riferimento al documento originario errato e l’ulteriore documento emesso dev’essere contabilizzato e consegnato al destinatario della prestazione. Se la correzione viene omessa, le imposte eventualmente calcolate a torto o in troppo restano totalmente dovute. Il destinatario contribuente deve provvedere a correggere corrispondentemente la sua deduzione dell’imposta precedente. Il trasferimento dell’imposta rientra nell’autonomia privata e non è più disciplinato nel contesto della fatturazione. Questo principio è d’ora in poi sancito dall’articolo 71 capoverso 1 D-LIVA.
L’attuale articolo 37 capoverso 3 LIVA in virtù del quale le note di credito e gli altri documenti sono equiparati alle fatture non deve più essere esplicitamente menzionato. La definizione di fatture recata dall’articolo 3 lettera i D-LIVA comprende chiaramente anche le note di credito perché esse pure costituiscono documenti per il cui tramite è conteggiata una prestazione nei confronti di un terzo. Poco importa la designazione utilizzata nelle relazioni commerciali.
Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 37 capoverso 5 LIVA.
Art. 60 Indicazione dell’imposta
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 37 capoverso 4 LIVA con adattamenti redazionali.
Il capoverso 2 è nuovo. Esso corrisponde in particolare anche alla necessità dei contribuenti di disciplinare esplicitamente nella legge le conseguenze di una fatturazione errata dell’imposta. La norma stabilisce dapprima il principio generale in materia di legislazione concernente l’imposta sul valore aggiunto secondo cui l’imposta fatturata è dovuta (impôt facturé = impôt dû). Questo principio è importantissimo per
113 Cfr. Comunicazione della prassi dell’AFC, del 1° gennaio 2005, cifra 2.1.
114 Cfr. Comunicazione della prassi dell’AFC, del 30 gennaio 2004.