Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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realizzazione che l’ufficio di esecuzione o di fallimento competente deve versare all’AFC prima della ripartizione del ricavato della realizzazione. Il Tribunale federale ha confermato, nella sua sentenza del 10 gennaio 2003115, questa interpretazione relativa alla realizzazione di un immobile in caso di fallimento. La giurisprudenza del Tribunale federale ha apportato chiarezza su alcuni punti, sollevando però ulteriori questioni. La nuova formulazione del capoverso 4 corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale ed è destinata a disciplinare in un modo più comprensibile e chiaro per gli interessati lo statuto dell’imposta sul valore aggiunto nella procedura di esecuzione forzata. Sono imposti unicamente la fornitura, la prestazione di servizi o il consumo proprio del contribuente che agisce per il tramite dell’ufficio di esecuzione o di fallimento. Non sono per contro imposte le prestazioni sovrane, poiché l’ufficio esecuzione non diventa contribuente. Data l’assenza di chiarezza delle disposizioni di legge, finora gli uffici svizzeri di esecuzione e fallimento hanno conteggiato solo sporadicamente l’IVA. All’AFC è stata in genere versata soltanto la sua «quota di creditore», ma non l’IVA riferita alla realizzazione dei beni del debitore contribuente. Un chiaro disciplinamento legale di questa fattispecie è molto importante, viste le circa 52’000 procedure di esecuzione avviate annualmente dall’AFC.
Art. 62 Agevolazioni di pagamento
Questo articolo è nuovo. Esso attribuisce all’AFC la base giuridica per accordare facilitazioni di pagamento. Ciò corrisponde ad un bisogno del contribuente ed è stato richiesto da diversi ambienti. L’articolo corrisponde in ampi termini all’articolo 166 LIFD. Già attualmente l’AFC accorda, per quanto possibile, facilitazioni di pagamento anche senza esplicite disposizioni di legge.
Il capoverso 1: il contribuente non ha diritto ad un pagamento rateale dell’imposta. Per contro, dev’essergli concessa questa possibilità quando dimostra volontà di pagarla, ma il suo pagamento, entro il termine stabilito, lo metterebbe in serie difficoltà finanziarie (o costituirebbe un grave rigore). Le facilitazioni devono essere stabilite in modo tale da poter ridurre i ritardi in tempi ragionevoli, senza accumulare nuovi debiti d’imposta. Nell’ambito dell’IVA, la proroga dei termini di pagamento o il pagamento rateale dei debiti d’imposta deve rimanere l’eccezione alla regola, poiché il contribuente riversa alla Confederazione solo l’imposta che il consumatore gli ha già pagato e che al momento della sua scadenza spetta quindi alla Confederazione. Se il destinatario della prestazione non paga la controprestazione (rispettivamente l’importo d’imposta), il contribuente non deve versarla alla Confederazione. Ne consegue che il contribuente non si trova di principio gravato finanziariamente a causa dell’IVA116. Le agevolazioni di pagamento devono essere accordate in particolare anche laddove sono eventualmente date le condizioni per un condono dell’imposta (cfr. art. 64 D- LIVA). La rinuncia alla riscossione di interessi moratori è un atto di condono dell’imposta e pertanto può entrare in considerazione solo per importi di piccola entità. Per importi più importanti devono essere invece adempite le condizioni per il condono dell’imposta.
115 DTF 129 III 200.
116 Fatta astrazione per l’onere amminsitrativo che incombe al contribuente per la riscossione dell’imposta.