Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Il capoverso 2 prevede che le facilitazioni di pagamento possono essere condizionate al fatto che il contribuente presti garanzie. Entrano in considerazione come tali quelle menzionate nell’articolo 81 capoverso 6 D- LIVA.
Il capoverso 3 statuisce le conseguenze giuridiche che subentrano quando il contribuente non adempie i presupposti per ottenere le agevolazioni di pagamento o quando vengono a cadere i presupposti per tali agevolazioni.
Art. 63 Restituzione dell’imposta
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 48 capoverso 1 LIVA. L’ultimo periodo è nondimeno nuovo. Questo complemento introduce nella legge la giurisprudenza in vigore. Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza, i crediti fiscali non sono di massima cedibili, ovvero le disposizioni di diritto privato dell’articolo 164 CO non sono applicabili. La possibilità di cessione rappresenterebbe un grande problema in ambito di imposta sul valore aggiunto, da un lato perché il credito di IVA è imperniato sull’autotassazione – nel senso che il contribuente può determinare autonomamente il credito che prevede di cedere – e, dall’altro perché la LIVA presenta caratteristiche che vi si oppongono (p.es. materia oggetto di decisione, segreto fiscale e d’ufficio, possibilità di garanzia). Anche la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni ha sostenuto questa interpretazione nella sua decisione del 29 luglio 2002 (GAAC 67.22). Per regolare la non cedibilità dell’imposta a livello di tutti i contribuenti, questo complemento è stato ora espressamente introdotto nel testo di legge.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 48 capoversi 2 e 3 LIVA. La norma è stata rielaborata dal profilo redazionale. In particolare viene chiarito nella lettera d il fondamento giuridico attualmente non scritto che la Confederazione può compensare con crediti di diritto privato o pubblico, un’eccedenza d’imposta precedente – come altri impegni assunti verso una persona fisica o giuridica di diritto pubblico o un privato - che vanta rispetto a questa persona, nella misura in cui le condizioni generali di compensazione (p. es. affinità dei crediti) sono adempite e la compensazione non è esclusa in base a particolari disposizioni del diritto pubblico117.
Il capoverso 3 è nuovo. La norma abroga il principio attualmente in vigore secondo cui un contribuente non può rivendicare a posteriori un’imposta che ha pagato senza riserve. Fintanto che una decisione non è passata in giudicato, sia il contribuente sia l’AFC possono ritornare sui rendiconti inoltrati e rettificarli o correggerli, qualora risulti che non corrispondono alla realtà. Se in base ad un rendiconto sbagliato sono state pagate erroneamente imposte che in realtà non avrebbero dovuto essere pagate, le stesse possono essere domandate in restituzione. Questa nuova disposizione serve a salvaguardare i giusti rapporti oggettivi e chiarisce il principio generale del diritto amministrativo svizzero che stabilisce la restituzione di una prestazione senza basi giuridiche. I contribuenti non possono appellarsi a questa disposizione in caso di successiva modifica della legge, dell’ordinanza o di prassi. Le modifiche di legge e ordinanza si riferiscono di regola solo a future fattispecie e non possono quindi modificare le situazioni passate.
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale articolo 48 capoverso 4 LIVA.
117 Cfr. Anche DTF 111 Ib 158 consid. 3.