Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Art. 64 Condono dell’imposta
Conformemente all’articolo 51 LIVA, l’AFC può accordare il condono dell’imposta nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale. Inoltre, secondo l’articolo 84 capoverso 1 lettera c LIVA, la Direzione generale delle dogane ha la competenza di condonare parzialmente o integralmente l’imposta sull’importazione di beni se a mente di determinate circostanze la riscossione posticipata gravasse in modo iniquo il contribuente. Già nell’ambito della procedura di consultazione sfociata nel rapporto «10 anni di IVA» è stata postulata un’estensione dell’attuale procedura di condono dell’imposta sull’importazione all’imposta sul territorio svizzero e all’imposta a carico dell’acquirente per evitare casi di rigore118. Il presente disegno di legge tenta di tener conto di questi postulati.
Il capoverso 1 è nuovo. Per determinare se la legge concernente l’imposta sul valore aggiunto può ammettere ampie possibilità di condono, occorre tenere conto del fatto che i contribuenti hanno già incassato in precedenza l’IVA. Il fatto che attualmente l’AFC possa accordare il condono dell’imposta soltanto nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale è senz’altro sensato perché tale procedura è disciplinata dalla LEF, il che significa che l’AFC è vincolata al concordato come qualsiasi altro creditore.
La situazione è diversa a livello di norme generali di condono, come quelle previste dalla maggior parte delle altre leggi tributarie. La differenza essenziale tra l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte sta nel fatto che nell’ambito dell’IVA il contribuente non è identico alle persone effettivamente gravate dell’imposta, bensì svolge una funzione fiduciaria, rispettivamente è un servizio di incasso. Quando il contribuente ottempera ai suoi obblighi di pagamento, esso trasferisce denaro che gli è già stato pagato dal consumatore e che spetta alla Confederazione alla scadenza del credito fiscale. Se il destinatario della fornitura o della prestazione di servizi non paga la controprestazione (e quindi neppure l’importo di imposta) l’imposta non è dovuta. Pertanto il contribuente non è finanziariamente gravato dell’imposta sul valore aggiunto119. Già per motivi inerenti al sistema non si dovrebbe verificare un caso di rigore che giustificherebbe un condono dell’imposta. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione in materia di agevolazioni di pagamento nella sua sentenza del 23 dicembre 2002120. In ambito di imposta sul valore aggiunto occorre inoltre considerare che a mente della bipartizione del sistema in imposta sulla cifra d’affari e imposta precedente l’AFC deve restituire al destinatario contribuente l’IVA fatturata anche quando l’imposta è condonata al prestatore. Il condono in materia di imposta sul valore aggiunto deve pertanto essere strutturato in modo tale che possano essere condonate unicamente le imposte dovute per legge dal contribuente ma da lui non riscosse dal contribuente per motivi scusabili e non versate quindi dal consumatore; le imposte non devono inoltre aver determinato interruzioni del sistema onnifase al netto. Queste condizioni devono essere adempite cumulativamente.
Per le medesimi ragioni esposte qui sopra i motivi di condono devono essere limitati. L’enumerazione dei motivi di condono del capoverso 1 è esaustiva. L’AFC non deve intervenire d’ufficio; spetta invece al contribuente presentare una richiesta motivata di condono e fornire la prova dei fatti addotti. Secondo la lettera a si è ad e-
118 Cfr. il rapporto «10 anni di IVA», pag. 101.
119 A prescindere dall’onere amministrativo che insorge al contribuente per la riscossione dell’imposta.
120 DTF non pubblicata 2A.344/2002 del 23 dicembre 2002.