Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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sé sarebbe auspicabile regolare eventualmente anche la prescrizione penale in termini chiari direttamente nella LIVA. Una nuova regola della prescrizione penale (cfr. art. 11 DPA in relazione con l’art. 333 cpv. 5 CP) necessita ancora di approfonditi chiarimenti amministrativi interni a causa della riforma della parte generale del codice penale svizzero. Detti chiarimenti avverranno nel corso di quest’anno. La nuova normativa risultante potrà essere presentata nel messaggio che sarà preparato.

Art. 83 Sottrazione d’imposta

Capoverso 1: Come sinora la sottrazione d’imposta dev’essere punibile sia in caso d’intenzionalità sia in caso di negligenza. Questa concezione è usuale e conosciuta nel diritto fiscale svizzero. Con la sua continuazione vengono mantenute le abitudini e non sorgono nuove questioni di delimitazione. La più grande importanza accordata al diritto penale contribuisce anche a rafforzare l’orientamento verso il cliente che costituisce uno degli obiettivi della revisione, considerato che il principio d’opportunità è stato introdotto nella parte generale del codice penale dal 1° gennaio 2007. Stando a questo principio è possibile rinunciare ad intentare l’azione penale se l’errore ed i fatti sono di poca entità.

La prassi evidenzia che esistono contribuenti che incassano l’IVA presso i loro clienti ma non la riversano alla Confederazione, pur ottemperando correttamente ai loro altri obblighi (dichiarazione dell’imposta). Così facendo questi contribuenti non danneggiano unicamente la Confederazione, ma si procurano un vantaggio economico (illecito, nei confronti dei contribuenti che conteggiano correttamente l’imposta). A mente del testo legale in vigore dell’articolo 85 LIVA, la sottrazione d’imposta può essere sanzionata soltanto se si considera come profitto fiscale illecito il fatto che il contribuente non paghi l’imposta entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di rendiconto (art. 47 LIVA). Per motivi di certezza del diritto è quindi necessario ancorare espressamente nella legge il concetto di «sottrazione d’imposta». Da questa formulazione risulta inoltre chiaramente che il contribuente ha incassato l’imposta a titolo fiduciario, ma non la riversa conformemente alla legge141. La proposta di modifica riprende pertanto la formulazione utilizzata nella precedente ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (art. 60 OIVA) e corrisponde inoltre alla fattispecie della sottrazione delle tasse di bollo autotassate (art. 45 LTB) e dell’imposta preventiva (art. 61 LIP).

Capoverso 2: La più grande comminatoria di sanzione in caso di circostanze aggravanti è strutturata come nella nuova legge sulle dogane (v. art. 118 cpv. 3 in relazione all’art. 124 della nuova legge sulle dogane che entra in vigore il primo maggio 2007). A questo riguardo, il messaggio sulla nuova legge142 dice testualmente: “In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunziata la detenzione fino a sei mesi (art. 75 LD). Tenuto conto delle somme percepite in modo delittuoso sempre più ingenti frutto di infrazioni doganali, occorre rinunciare alla limitazione a sei mesi. La modifica è impellente anche per un’altra ragione: secondo la revisione del CP del 13 dicembre 2003, l’articolo 333 capoverso 2 lettera c dispone che le pene detentive inferiori a sei mesi siano sostituite da pene pecuniarie. In presenza di circostanze aggra-

141 Le imposte dirette e le imposte indirette differiscono in maniera essenziale su questo punto.

142 FF 2004, pag. 485 risp. pag. 589.