Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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vanti, la comminazione di una pena pecuniaria rappresenta una sanzione meno deterrente. Il disegno perciò prevede che si possa pronunciare una pena detentiva fino a un anno.” Nella LIVA in vigore, mancano gli elementi costitutivi dell’infrazione qualificata, ciò che non permette di perseguire penalmente il contrabbando organizzato. Se è in gioco l’IVA o una parte importante d’IVA, gli autori dei fatti sono “solamente” passibili di multa poiché una truffa in materia di tasse nel significato della legge sul diritto penale amministrativo è molto difficile da provare la maggior parte del tempo o perché manca il dolo. Il contrabbando al valico delle frontiere naturali o a posti doganali non controllati non adempie regolarmente le condizioni relative al dolo. Attualmente i casi gravi non possono dunque essere puniti adeguatamente. In generale, per le contravvenzioni viene inflitta una multa. Per contro, un furto commesso in un negozio di merce del valore superiore ai 300 franchi è un crimine. La fattispecie qualificata si applicherà di regola a casi che rientrano nel dominio di competenze dell’Amministrazione federale delle dogane.
Capoverso 3: La legislazione in vigore sanziona all’articolo 85 capoverso 2 LIVA la punibilità del tentativo e della complicità. Secondo la terminologia della parte generale del Codice penale svizzero costituiscono forme di partecipazione l’istigazione (art. 24 CP) e la complicità (art. 25 CP). Affinché l’istigazione (considerata come forma grave di partecipazione) sia punibile anche in ambito di LIVA, il capoverso 2 deve essere modificato in modo che vi si parli di partecipazione.
Capoverso 4: la LIVA in vigore parla di imposta sottratta e di profitto fiscale illecito senza definire più dettagliatamente questi concetti. In questo contesto si verifica sovente nella prassi il problema dell’assenza di esatta determinazione dell’importo sottratto, ad esempio perché non sono disponibili mezzi di prova o perché non è stata allestita una contabilità. In ambito fiscale l’AFC procede in questi casi a una valutazione nei limiti del suo potere di apprezzamento (art. 60 LIVA). Questa tassazione d’ufficio deve approssimarsi nella misura del possibile alle circostanze effettive143. Per motivi di certezza del diritto si raccomanda pertanto di stabilire espressamente nella legge che per valutare la fattispecie ci si fonda sull’imposta determinata nei limiti del potere di apprezzamento. Si propone pertanto di accogliere nuovamente nella legge l’articolo 77 capoverso 3 OIVA.
Art. 84 Violazione di obblighi di procedura
Sinora le fattispecie di messa in pericolo dell’imposta sanzionano violazioni di prescrizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di importanza fondamentale ai fini della tassazione, del rendiconto e della riscossione dell’IVA conformi alla legge. Questo aspetto viene ora evidenziato già nel titolo rielaborato “Violazione di obblighi di procedura”. Nel caso delle fattispecie del presente articolo si tratta di cosiddetti delitti astratti di messa in pericolo che possono essere sanzionati a prescindere dal fatto che la loro consumazione sia sfociata o no in una riduzione dell’imposta. Per questo motivo la locuzione «purché l’atto non sia punito da un’altra disposizione che prevede una pena più elevata» è stata stralciata e sostituita con una formulazione più precisa, secondo la quale la messa in pericolo dell’imposta è punita «indipendentemente da un eventuale profitto fiscale illecito per sé o per altri». Alcune fattispecie (lett. a–g) sono inoltre state rielaborate nell’intento di formularle in maniera più pre-
143 Dal profilo del diritto penale fiscale questa forma di tassazione è paragonabile alla prova indiziaria.