Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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cisa ed adeguata alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare la lettera b è stata ampiamente modificata sul piano redazionale. Per quanto riguarda il contenuto, questa norma conserva tuttavia il suo significato. In merito agli obblighi di dichiarazione dell’imposta e di allestimento dei rendiconti, rimane determinante il periodo di rendiconto, anche se in avvenire i periodi fiscali sono orientati su un anno. Questa soluzione dovrebbe impedire che i vantaggi fiscali illeciti siano realizzati al passaggio del periodo fiscale.

Le fattispecie penali destinate a sanzionare errori di rendiconto e di riscossione dell’imposta sono state ridotte a quattro, segnatamente il mancato annuncio come contribuente, la mancata comunicazione di fatti necessari alla determinazione dell’assoggettamento, la tenuta non conforme alla legge della contabilità, nonché le manovre per impedire i controlli dell’AFC. Le modifiche di legge sono orientate su queste quattro fattispecie. Viene inoltre ripresa nella legge la fattispecie della punibilità dell’indicazione di un’imposta non dovuta o di un’imposta troppo elevata. Nel corso degli ultimi anni la prassi ha evidenziato che questo tipo di infrazione si verifica sovente144. È infine minacciato di sanzione chi non fornisce in nome proprio le garanzie prescritte per legge, perché nella prassi si verificano continuamente problemi in proposito.

Va osservato che per motivi di chiarezza la fattispecie della mancata presentazione del rendiconto permane espressamente in quanto norma penale, sebbene questa atto di messa in pericolo possa essere ricoperta dalla mancata comunicazione di indicazioni rilevanti ai fini della riscossione dell’imposta (lett. d). È stata stralciata dal testo di legge la disposizione concernente il carattere di punibilità oggettiva della diffida, perché essa è contraria al sistema delle imposte indirette (autotassate)145.

Conformemente alla dottrina dominante, si chiarisce che la messa in pericolo dell’imposta non costituisce un delitto speciale, ma un delitto comune, come nel caso della sottrazione d’imposta.

È stato cancellato l’attuale capoverso 2 dell’articolo 86 LIVA secondo cui può essere inflitta una multa più elevata sino all’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora quest’importo sia più elevato. La violazione di obblighi di procedura giusta l’articolo 84 D-LIVA costituisce un delitto di messa in pericolo in senso astratto. Nell’adempimento dello stato di fatto oggettivo non è necessaria la sussistenza di un vantaggio illecito, che peraltro di regola non c’è neppure. Tuttavia, se vi è un vantaggio fiscale illecito, è realizzato lo stato di fatto oggettivo della sottrazione d’imposta nel significato dell’articolo 83 D-LIVA che è un delitto più grave della messa in pericolo dell’imposta. Ne consegue che l’attuale capoverso 2 dell’articolo 86 LIVA è senza importanza e può dunque essere cancellato.

Art. 85 Ricettazione fiscale

Il presente articolo corrisponde al vecchio articolo 78 OIVA. Con la ripresa di questa disposizione nella legge viene creato uno statuto giuridico identico per le infrazioni alla legislazione doganale e le infrazioni alla legge IVA. Inoltre, questa norma penale costituisce un importante mezzo per combattere il contrabbando organizzato e contiene un notevole potenziale preventivo. La ricettazione d’imposta per le ope-

144 Cfr. in merito anche l’art. 61 cpv. 1 lett. d OIVA.

145 Cfr. gli art. 61 OIVA, 46 LTB e 62 LIP.