Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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ridotta. È così possibile eliminare annosi problemi di delimitazione e la disparità di trattamento tra i ristoranti tradizionali e i commerci take away. È d’altra parte adempita la mozione Hess (04.3655).

Prestazioni del settore alberghiero: per garantire un trattamento possibilmente uniforme e semplice, le prestazioni alberghiere devono essere trattate come le prestazioni di ristorazione.

Forniture di pesci commestibili: i pesci idonei al consumo costituiscono generi alimentari e sono imponibili alla medesima aliquota. Ciò corrisponde alla prassi attuale, sebbene la legge in vigore parli di pesci in generale.

Forniture di cereali (cereali panificabili, da semina, da foraggio): anche i cereali costituiscono generi alimentari. Essi possono però anche essere utilizzati come foraggio. Poiché è impossibile differenziarli in funzione dell’utilizzazione essi devono essere generalmente imposti con l’aliquota ridotta.

Forniture di sementi e bulbi: in questo caso si presenta la medesima problematica dei cereali. Le sementi (p.es. cereali, semi di girasole) e i tuberi da semina (p.es. patate) costituiscono anche generi alimentari. Si giustifica pertanto l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Forniture di alimenti per animali: è sovente difficile operare una distinzione tra foraggi e generi alimentari per l’uomo. Si giustifica pertanto l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Forniture di medicinali: i medicinali sono già attualmente imposti con l’aliquota ridotta. In questo campo è istituita l’unità della materia nella misura in cui, ai sensi del presente disegno di legge, anche le prestazioni di servizi ospedaliere e mediche sono imposte con l’aliquota ridotta.

Art. 23 Imposte precedenti deducibili

La presente norma corrisponde a quella del modulo «Aliquota unica».

A mente delle modifiche all’articolo 22 D-LIVA, relative al sistema delle aliquote d’imposta, nonché delle modifiche consecutive alla soppressione delle esenzioni improprie dell’articolo 18 D-LIVA, deve altresì essere modificato il computo forfettario dell’imposta precedente in ambito di produzione naturale, previsto dal capoverso

4. Esso ammonta d’ora in poi al 3,4 percento dell’importo fatturato.

Art. 39 Importazioni esenti d’imposta

La presente norma corrisponde a quella del modulo «Aliquota unica». Le differenze rispetto al modulo «Legge fiscale » sono esigue. Esse risultano dall’abrogazione in ampia misura delle attuali esenzioni improprie (cfr. p.es. art. 39 cpv. 1 n. 2 D-LIVA nel modulo «Legge fiscale»), per garantire un sistema coerente tra imposta sul territorio svizzero e imposta sull’importazione. È particolarmente toccata da questa disposizione l’importazione di opere d’arte da parte dei pittori e scultori o da parte di terzi da essi incaricati.