Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 163Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 40 Calcolo dell’imposta
La presente norma corrisponde a quella del modulo «Aliquota unica». Esistono soltanto differenze minime rispetto al modulo «Legge fiscale». Esse risultano dall’abrogazione in ampia misura delle attuali esenzioni improprie (cfr. p.es. art. 40 cpv. 1 lett. d D-LIVA nel modulo «Legge fiscale»), per garantire un sistema coerente tra imposta sul territorio svizzero e imposta sull’importazione.
Art. 41 Aliquote d’imposta
Nel caso dell’imposta sull’importazione il sistema delle aliquote d’imposta è stato ristrutturato nei medesimi modo e misura di quello dell’imposta sul territorio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente (cfr. art. 22 D-LIVA). Sono d’ora in poi applicabili due aliquote d’imposta.
Art. 43 Interesse di mora
La presente norma corrisponde a quella del modulo «Aliquota unica».
Art. 47 Interesse rimuneratorio
La presente norma corrisponde a quella del modulo «Aliquota unica».
Art. 54 Metodo di rendiconto
La presente norma corrisponde a quella del modulo «Legge fiscale».
Art. 59 Forma della fattura
Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale».
Art. 60 Indicazione dell’imposta
Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale».
Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale».
Art. 93 Modifica del diritto previgente
In merito ai numeri 1 e 2 si rinvia alle spiegazioni del medesimo articolo nel modulo «Legge fiscale».
L’adeguamento del numero 3 è necessario a mente della modifica del tasso dell’aliquota d’imposta. Attualmente il 13,33 percento del gettito di IVA è convogliato alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Per fare affluire a queste assicurazioni sociali un substrato fiscale pari a quello odierno anche nel qua-