Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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dro del modulo «2 aliquote», i tassi percentuali del decreto federale sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI182 devono essere adeguati. L’aliquota normale prevista dall’articolo 130 capoverso 1 Cost. è ulteriormente aumentata di un punto percentuale (lett. a). L’aliquota ridotta deve invece essere aumentata di 0,5 punti percentuali invece degli attuali 0,3 punti (lett. b). Ciò presuppone la necessità di una modifica della Costituzione federale. Nell’articolo 130 capoverso 3 Cost. nel tenore del 1° gennaio 2007 è previsto che l’aliquota ridotta può essere aumentata al massimo di 0,3 punti percentuali quando non è più garantito il finanziamento dell’AVS e dell’AI a causa dell’evolversi della piramide delle età. L’articolo 130 capoverso 3 Cost. nel suo tenore del 1° gennaio 2007 dev’essere pertanto adattato in tal senso183.
Art. 96 Modifica delle aliquote d’imposta
Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale».
Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo
Anche nell’ambito di questo modulo la base di calcolo è ampliata a causa dell’assoggettamento all’imposta della maggior parte delle eccezioni; per le finanze della Confederazione ne risulta un onere consecutivo alla concessione dello sgravio fiscale successivo184. Diversamente dal modulo «Aliquota unica»185, l’aumento limitato nel tempo delle aliquote – necessario per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo – è disciplinato in questo caso da una disposizione transitoria della legge sull’IVA. Si tratta di una misura limitata nel tempo, ragione per la quale essa deve essere disciplinata nelle disposizioni transitorie. Gli articoli 22 e 41 D-LIVA del modulo «2 aliquote» disciplinano le aliquote d’imposta. In questo contesto, l’aliquota ridotta necessita di un aumento di 0,3 punti percentuali per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo. L’unico capoverso dell’articolo 99 D-LIVA del modulo «2 aliquote» stabilisce che l’aliquota ridotta fissata nell’articolo 22 capoverso 1 e nell’articolo 41 D-LIVA viene aumentata di 0,3 punti percentuali fino alla copertura integrale delle perdite fiscali subite un’unica volta dalla Confederazione a causa dello sgravio fiscale successivo, ma al più tardi fino a fine 2018. Quanto più rapidamente sono coperte le perdite dovute allo sgravio fiscale successivo, tanto più celermente l’aliquota d’imposta aumentata di 0,3 punti percentuali è nuovamente diminuita nella medesima misura. Secondo le stime attuali dei costi dello sgravio fiscale successivo e del gettito dell’imposta sul valore aggiunto sono necessari circa sei anni per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo186. Dalla limitazione nel tempo risulta pertanto che la riscossione degli 0,3 punti percentuali supplementari di IVA diviene caduca al più tardi nel 2018. A partire dal 2019 al più tardi l’imposta nel quadro del modulo «2 aliquote» sarà prelevata unicamente con l’aliquota ridotta effettiva del 3,4 percento.
182 RS 641.203.
183 Cfr. in merito il corrispondente progetto di decreto federale nell’allegato 4.
184 Cfr. in merito il n. 3.5.
185 Cfr. in merito il n. 4.1.
186 Cfr. in merito il n. 3.5.