Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 169Fedlex · Rapporto esplicativo
Il passaggio all’aliquota unica rende necessario un adeguamento al 3,1 percento della deduzione forfettaria dell’imposta precedente per i prodotti naturali (art. 23 cpv. 4 D-LIVA). Per finanziare il correttivo di politica sociale (n. 5) e lo sgravio fiscale successivo, l’aliquota unica è aumentata temporaneamente di 0,2 punti percentuali complessivi. Durante tale periodo la deduzione forfettaria dell’imposta precedente ammonterà al 3,2 percento.
A medio e lungo termine il modulo «Aliquota unica» migliora la capacità concorrenziale dell’economia svizzera. A lungo termine ne risultano utili in termine di benessere rispetto allo status quo. Essi sono originati da un canto dalla soppressione delle esenzioni improprie e, d’altro canto, dall’imposizione più elevata di beni di consumo tendenzialmente piuttosto statici come ad esempio i generi alimentari, rispettivamente dall’imposizione meno elevata dei beni di consumo che reagiscono elasticamente192.
3.2.1 Ripercussioni sui contribuenti
• L’eliminazione delle esenzioni improprie incrementa il numero dei contribuenti
al massimo di 30'000 unità. Le aziende toccate da questa misura saranno costrette ad affrontare spese di pagamento dell’imposta non quantificabili poiché dipendenti principalmente dalla grandezza dell’azienda. In media questi costi sono sensibilmente inferiori ai fr. 4’200.-- annui per PMI, valutati nella tabella a cifra 7.2.1; le diverse semplificazioni dei moduli “Legge fiscale” e “Aliquota unica” rendono decisamente più agevole l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto193.
• D’altra parte, l’eliminazione delle esenzioni improprie origina una diminuzione
delle spese di pagamento dell’imposta a tutti quei contribuenti che attualmente realizzano sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’imposta e che, di conseguenza, devono ripartire correttamente le operazioni e ridurre in maniera conforme la deduzione dell’imposta precedente.
Nell’anno 2003 38'665 contribuenti (ossia il 12,4% di tutti i contribuenti) avevano dichiarato operazioni escluse dall’imposta nella cifra 043 del rendiconto. Non è possibile suddividere questi importi fra operazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 18 LIVA e sussidi e doni ricevuti. Dei citati contribuenti, 32'287 allestivano i rendiconti col metodo effettivo ed erano quindi stati obbligati a ridurre la deduzione dell’imposta precedente. C’è da supporre che una parte di loro non abbia realizzato operazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 18 LIVA, bensì abbia ricevuto sussidi e/o doni. Si può comunque affermare che molti contribuenti beneficeranno di uno sgravio amministrativo in seguito all’abolizione di gran parte delle essenzioni improprie.
Inoltre, se per il trattamento di sussidi e doni fosse introdotta una delle alternative proposte nei numeri 6.1 e 6.2, nessuno di questi 32'287 contribuenti sarebbe costretto a ridurre la deduzione dell’imposta precedente.
192 Cfr. in merito le spiegazioni del n. 3.2.5.
193 A questo proposito occorre ricordare anche lo studio della Banca Mondiale e di PricewaterhouseCoopers LLP dell’anno 2006, che quantifica a sole otto ore per anno il tempo che un’impresa svizzera di media grandezza dedica al pagamento dell’IVA (vedi spiegazioni dettagliate nel n. 7.2.1)