Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 200Fedlex · Rapporto esplicativo
In questo senso i tre disegni di legge presentati in questa sede vanno esaminati dal profilo della loro costituzionalità:
1. Il modulo «Legge fiscale» non solleva questioni in merito. In particolare le ali-
quote di imposta stabilite in modo dettagliato dalla Costituzione federale rimangono immutate nel caso di questo modulo. L’articolo 22 D-LIVA del modulo «Legge fiscale» prevede come in precedenza tre aliquote d’imposta. Anche il sistema dell’imposta sul valore aggiunto non subisce modifiche che potrebbero porne in forse la costituzionalità. Le modifiche di legge su oltre 50 punti220 contenute nel modulo «Legge fiscale» non presentano problemi di concordanza con la Costituzione federale. Si può quindi affermare che il modulo «Legge fiscale» è nel suo complesso conforme alla Costituzione e alla legge.
2. Il modulo «2 aliquote» contiene un modello a due aliquote, secondo il quale so-
no previste un’aliquota ridotta – applicabile tra l’altro ai generi alimentari, alle prestazioni alberghiere e alla maggior parte delle operazioni finora escluse dall’imposta – e un’aliquota normale. Il Consiglio federale è del parere che anche questo modulo possa esser attuato conformemente alla Costituzione federale. La Costituzione non prescrive infatti quali prestazione debbano essere imposte con l’aliquota normale e quali con l’aliquota ridotta. Per quanto concerne le prestazioni alberghiere, l’articolo 130 capoverso 2 Cost. nella versione del 1° gennaio 2007 è strutturato come disposizione potestativa e lascia il legislatore libero di decidere se intende o no introdurre una simile terza aliquota. Anche nell’ipotesi che il legislatore preveda all’articolo 23 D-LIVA del modulo «2 aliquote» un’aliquota speciale – in quanto ridotta – per le prestazioni alberghiere, la sua introduzione è compresa da un’ampia interpretazione dell’articolo 130 capoverso 2 Cost. La formulazione «tra l’aliquota ridotta e l’aliquota normale» consente anche un’aliquota con un tasso uguale a quello dell’aliquota ridotta. In questo caso una modifica costituzionale sarebbe necessaria soltanto se l’articolo capoverso 2 Cost. nella versione del 1° gennaio 2007 dovesse essere interpretato nel senso che l’aliquota applicabile alle prestazioni alberghiere deve situarsi al di sopra dell’aliquota ridotta e al di sotto dell’aliquota normale.
Una modifica della Costituzione federale è tuttavia necessaria in altri aspetti. Poiché l’intera revisione della legge sull’imposta sul valore aggiunto dev’essere neutrale dal profilo del gettito, il modulo “2 aliquote” prevede nell’articolo 93 (modifica del diritto in vigore) una modifica del decreto federale del 20 marzo 1998 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI221 e un aumento di 0,5 punti percentuali dell’aliquota ridotta. L’articolo 130 capoverso 3 Cost. prevede tuttavia nel suo testo del 1° gennaio 2007 che l’aliquota ridotta può essere aumentata di al massimo 0,3 punti percentuali se a causa dell’evoluzione dell’aumento d’età della popolazione non è più garantito il finanziamento dell’AVS e dell’AI. L’articolo 130 capoverso 3 Cost. nel suo testo del 1° gennaio 2007 dev’essere pertanto adattato in modo corrispondente222.
220 Cfr. in merito il n. 1.4.1
221 RS 641.203
222 Cfr. il decreto federale sulla revisione della legge sull’IVA, allegato 4.