Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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3. Anche l’introduzione di un’aliquota unica secondo il modulo «Aliquota unica»

rende indispensabile una modifica costituzionale. Gli articoli 130 e 196 Cost dovrebbero pertanto essere modificati in modo corrispondente223.

Nella misura in cui le aliquote esistenti sono riunite in un’unica aliquota, con il suo tasso del 5,1 percento questa aliquota può essere stabilita a un livello chiaramente inferiore per garantire alla Confederazione il medesimo gettito fiscale odierno. L’aumento dell’aliquota per il finanziamento dell’AVS/AI è ulteriormente mantenuto dall’articolo 130 capoverso 3 D-Cost. In questo caso basta un aumento di 0,8 punti percentuali per generare un gettito fiscale uguale a quello odierno. Per il momento è mantenuto anche l’aumento temporaneo dell’aliquota d’imposta sul valore aggiunto di 0,1 punti percentuali per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari ai sensi dell’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e D-Cost. Tramite questi aumenti l’aliquota unica – che è neutrale rispetto a oggi dal profilo del gettito – ammonta esattamente al 6 percento.

Gli aumenti di aliquota d’imposta necessari per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo e del correttivo di politica sociale (modulo «Aliquota unica») sono parimenti disciplinati dalla Costituzione224. Nel caso del correttivo di politica sociale si tratta di una misura limitata nel tempo, come nel caso dello sgravio fiscale successivo. Pertanto il disciplinamento delle entrate supplementari deve essere effettuato nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale. L’articolo 196 numero 14 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale stabilisce che per il finanziamento del correttivo di politica sociale deve essere riscosso un supplemento di 0,1 punti percentuali di IVA sulle aliquote ordinarie. Questo aumento di imposta sottostà alla medesima limitazione nel tempo dell’aumento dell’IVA per il finanziamento integrale delle ripercussioni dello sgravio fiscale successivo; esso rimane pertanto in vigore al più tardi fino al 2018. Quanto più rapidamente saranno coperte le perdite fiscali consecutive dello sgravio fiscale successivo, tanto più presto potrà essere ridotto in uguale misura il correttivo di politica sociale di 0,1 punti percentuali di IVA. Secondo le stime attuali dei costi dello sgravio fiscale successivo e delle maggiori entrate di imposta sul valore aggiunto, saranno necessari circa sei anni per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo225. Il vincolo dello sgravio fiscale successivo a una limitazione nel tempo ha lo scopo di evitare una modifica separata dell’aliquota dell’IVA al termine dell’aumento temporaneo per il correttivo di politica sociale. Ciò è nell’interesse di un’esecuzione possibilmente semplice dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei contribuenti e delle autorità fiscali. Dalla limitazione nel tempo risulta pertanto che al più tardi nel 2018 divengono caduchi i due supplementi di complessivi 0,2 punti percentuali (0,1 punti percentuali ognuno per lo sgravio fiscale successivo e per il correttivo di politica sociale). Al più presto a partire dal 2019 verrà prelevata soltanto l’aliquota unica del 6 per cento.

223 Cfr. il decreto federale sulla revisione della legge sull’IVA, allegato 5.

224 Cfr. in merito i n. 3.5 e 5.

225 Cfr. il n. 3.5.