Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In questo contesto va segnatamente menzionato il Trattato del 28 ottobre 1994226 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein. In virtù di questo Trattato il Principato del Liechtenstein – che unitamente alla Svizzera costituisce peraltro un unico territorio doganale
– riprende la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obiettivo del Trattato e del relativo Accordo del 28 novembre 1994227 è di garantire una normativa, interpretazione ed esecuzione uniformi dell’imposta sul valore aggiunto in entrambi i Paesi. Questo Trattato conserva la sua validità anche dopo la riforma della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto sempreché non venga denunciato da una delle due Parti contraenti. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein dovrà adeguare la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla revisione totale della LIVA svizzera.
Poiché la Svizzera non è membro dell’Unione europea, la Sesta Direttiva CE relativa all’imposta sul valore aggiunto non è applicabile in Svizzera. La Svizzera può continuare a strutturare in maniera autonoma la sua legge concernente l’imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE non hanno influsso sull’imposta sul valore aggiunto. La riforma della legge non provoca pertanto ripercussioni o contraddizioni in riferimento ai trattati internazionali esistenti.
4.3 Delega della competenza di legiferare
Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., la competenza di legiferare può essere delegata mediante legge federale sempreché la Costituzione federale non lo escluda. Per questo tramite è legittima la delega di competenze legislative dal Legislatore all’Esecutivo, ossia la delega legislativa. La delega legislativa è però limitata, perché essa pone in breccia il principio della separazione dei poteri e limita i diritti democratici dei cittadini. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la delega legislativa è ammessa alle seguenti condizioni in ambito di diritto cantonale:
• la delega legislativa non può essere esclusa dal diritto cantonale;
• il trasferimento della competenza di legiferare deve essere previsto da una legge
formale;
• la delega deve essere limitata a una materia determinata, esattamente circoscrit-
ta;
• nella misura in cui tangono gravemente lo statuto giuridico del singolo i princi-
pi della normativa devono essere contenuti nella legge delegata stessa. In ambito di legislazione tributaria la legge medesima deve stabilire nelle sue linee essenziali la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il relativo calcolo (art. 127 cpv. 1 Cost.).
Questi principi di delega postulano validità anche a livello federale.
226 RS 0.641.295.142
227 RS 0.641.295.142.1