Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Le norme di delega contenute nel D-LIVA228 (p.es. gli art. 5 cpv. 3 lett. b, 6, 8, 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 3, 22 cpv. 1 lett. a n. 9, 39 cpv. 1 n. 9, 39 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2, 44 cpv. 1, 47 cpv. 1, 72 cpv. 2, 73 cpv. 2 lett. b, 90, 91 cpv. 1, 96 cpv. 1, 99 cpv. 2 D-LIVA) sono limitate dal profilo materiale e sufficientemente definite quanto al contenuto, allo scopo e all’estensione. Esse si attengono in particolare ai principi di delega sviluppati dal Tribunale federale. Nel caso dei compiti esplicitamente trasferiti alle autorità fiscali e doganali si tratta di competenze di esecuzione e decisione limitate quanto al contenuto, che sono trasferite in modo appropriato a queste autorità di esecuzione (p.es. art. 7 cpv. 1, 15 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 3, 37 cpv. 2, 40 cpv. 4, 48 cpv. 2, 50, 51, 55 cpv. 2 e 4, 56 cpv. 3, 57 cpv. 2, 58 cpv. 1 e 4, 62, 64, 65, 66, 72 cpv. 1 e 3, 74, 75, 76, 80 e 81 D-LIVA).

4.4 Legislazione comunitaria: affinità e differenze

4.4.1 Oggetto dell’imposta a. Forniture

Secondo la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto è data tra l’altro fornitura quando si procura a un terzo il diritto di disporre di un bene (art. 3 lett. d n. 1 D-LIVA). Questa disposizione collima in ampia misura con l’articolo 5 capoverso 1 della Sesta Direttiva CE (cfr. § 3 cpv. l D-UStG; art. 256 II n. l del Code Général des Impôts).

È inoltre eurocompatibile il concetto di fornitura come è definito dall’articolo 3 lettera d numero 2 D-LIVA. Secondo questa definizione la consegna di un bene sul quale sono eseguiti lavori per conto di terzi è considerata fornitura. È quindi data fornitura anche quando l’imprenditore non deve usare alcun materiale, ossia quando al trasferimento fa difetto il potere di disporre del bene. La possibilità di considerare come fornitura la consegna di un bene prodotto in virtù di un contratto d’appalto e l’esecuzione di determinate prestazioni edilizie è aperta anche agli Stati membri (art. 5 cpv. 5 lett. a della Sesta Direttiva). Il legislatore germanico – diversamente da quello francese (art. 256 II n. 3 lett. b CGI) – non ha ad esempio fatto uso di questa disposizione potestativa (§ 3 cpv. 4 D-UStG).

Per contro, il concetto di fornitura utilizzato dall’articolo 3 lettera d numero 3 D-LIVA si scosta dalla legislazione comunitaria dell’UE. Secondo la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto si considera infatti come fornitura la cessione di un bene, fondata ad esempio su un contratto di locazione o di affitto. In assenza di una disposizione corrispondente nella Sesta Direttiva CE, negli Stati membri dell’UE la locazione e l’affitto sono considerati prestazioni di servizi. La prestazione è principalmente ravvisata nella tolleranza dell’uso. Il comportamento positivo (p.es. la consegna dell’oggetto locato, eventualmente la manutenzione corrente) assume un ruolo di secondo piano. La fornitura è presunta laddove il bene è consegnato in virtù di un contratto che prevede la locazione di un bene per un determinato periodo di tempo oppure la vendita rateale di un oggetto, provvisto di una clausola secondo la quale la proprietà è acquisita al più tardi con il pagamento

228 I rinvii si riferiscono al modulo “Legge fiscale”. Di massima le medesime norme di delega si applicano ai moduli «Aliquota unica» e «2 aliquote». A mente della maggiore brevità del testo di legge le singole disposizioni possono nondimeno essere disciplinate in altri capoversi.