Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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dell’ultima rata (art. 5 cpv. 4 lett. b della Sesta Direttiva CE; cfr. anche l’art. 256 II

n. 3 lett. c CGI)229.

b. Prestazioni di servizi

L’articolo 3 lettera e D-LIVA dà una definizione negativa del concetto di «prestazione di servizi». Secondo questa definizione è qualificata come prestazione di servizi ogni prestazione che non è oggetto di una fornitura ai sensi dell’articolo 3 lettera d D-LIVA. I numeri 1 e 2 del medesimo capoverso enumerano inoltre diverse operazioni che, nonostante l’uso linguistico generale, vanno annoverate tra le prestazioni di servizi, segnatamente la cessione di valori immateriali e di diritti (n. 1) e l’omissione di un atto, nonché la tollerazione di un atto o di una situazione (n. 2).

La concezione di questa disposizione corrisponde a quella della Sesta Direttiva CE (art. 6 cpv. l della Sesta Direttiva) e offre in particolare il vantaggio di assoggettare all’imposta ogni prestazione, sia come fornitura, sia come prestazione di servizi. Tutto ciò che non è assoggettato all’imposta deve essere esplicitamente menzionato dalla legge (cfr. catalogo delle prestazioni enumerate dall’art. 13 della Sesta Direttiva CE).

c. Consumo proprio

L’oggetto fiscale del consumo proprio è destinato a impedire che le imprese contribuenti che utilizzano beni per scopi non imponibili siano fiscalmente avvantaggiate rispetto ai non contribuenti. Si tratta nella fattispecie del consumo proprio a titolo di prelievo (at. 27 cpv. 2 D-LIVA). Sono state invece abbandonate le fattispecie di consumo proprio concernenti la produzione e lavorazione. Nella Sesta Direttiva CE le fattispecie di consumo proprio a titolo di prelievo non sono più recate come una speciale categoria di operazioni imponibili. Esse sono piuttosto equiparate a una fornitura o una prestazione di servizi dietro controprestazione (art. 5 cpv. 6 e art. 6 cpv. 2 della Sesta Direttiva CE).

Un’importante divergenza rispetto alla legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto consiste inoltre nel fatto che è imponibile l’esecuzione a titolo gratuito, da parte del contribuente, di prestazioni di servizi per il suo fabbisogno proprio, per il fabbisogno del suo personale o in genere per scopi estranei all’impresa (art. 6 cpv. 2 lett. b della Sesta Direttiva CE). In virtù di questa disposizione il consumo finale non tassato deve essere imposto in tutti i casi in cui l’imprenditore persegue scopi estranei all’impresa e si è di massima in presenza di una prestazione di servizi imponibile (purché essa sia eseguita a terzi). Il disegno di legge costituisce un avvicinamento alla legislazione comunitaria, nella misura in cui i contribuenti ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 D-LIVA devono di massima imporre a titolo di consumo proprio le prestazioni di servizi ottenute da terzi che utilizzano successivamente per scopi estranei all’impresa230. Conformemente al disegno di legge rimangono non imponibili le prestazioni di servizi che il contribuente stesso esegue per il suo fabbisogno privato.

d. Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero

L’articolo 33 D-LIVA stabilisce che in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero l’imposta non deve eccezionalmente essere versata

229 Le possibilità e le ripercussioni di un adeguamento alla legislazione dell’UE del concetto svizzero di fornitura sono illustrate in dettaglio nel n. 6.12.

230 Cfr. la normativa attuale dell’art. 9 cpv. 3 LIVA.