Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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dal prestatore di servizi ma, a determinate condizioni, dal destinatario della prestazione.

Anche la Sesta Direttiva prevede nel contesto del campo di applicazione interno che, per quanto concerne determinate prestazioni di servizi eseguite da contribuenti residenti all’estero, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta dal destinatario della prestazione (art. 21 n. l lett. b della Sesta Direttiva CE). Diversamente dalla normativa svizzera, il destinatario della prestazione deve nondimeno essere assoggettato in patria ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli Stati membri possono d’altronde prevedere che il prestatore di servizi debba versare l’imposta come debitore solidale. La Francia ha ad esempio fatto uso di questa possibilità (art. 283 n. 2 CGI).

e. Luogo dell’operazione

Nella misura in cui il bene fornito non è trasportato né spedito dal fornitore si considera luogo della fornitura quello dove si trova l’oggetto al momento del trasferimento del potere di disposizione, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento (art. 4 cpv. 1 lett. a D-LIVA). Nei casi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b D-LIVA in cui il bene oggetto della fornitura è trasportato o spedito dal fornitore stesso o da un terzo che esso ha incaricato, si considera luogo della fornitura quello dove inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’acquirente (o a destinazione di un terzo su incarico di quest’ultimo).

Le disposizioni sul luogo della fornitura corrispondono dal profilo del contenuto all’articolo 8 capoverso 1 lettera a e b della Sesta Direttiva CE.

Conformemente all’articolo 5 capoverso 1D-LIVA, nel caso delle prestazioni di servizi si applica d’ora in poi come norma collettrice il principio del luogo del destinatario. Sempreché la legge non disponga esplicitamente altrimenti, ciò significa che le prestazioni di servizi si considerano eseguite nel luogo dove il destinatario ha la sua sede o uno stabilimento d’impresa o, in loro assenza, nel luogo dove il destinatario ha il suo domicilio o in quello dal quale svolge la sua attività. È così posto in secondo piano il principio del luogo del prestatore, che costituiva finora la norma di base. D’ora in poi sono elencati in forma enumerativa i casi ai quali si applica il principio del luogo del prestatore. In questo senso il disegno di legge si differenzia dalla legislazione dell’UE che all’articolo 8 capoverso 1 della Sesta Direttiva CE stabilisce come norma di base il principio del luogo del prestatore. In merito va ancora osservato che anche nell’UE si delinea una tendenza all’estensione del principio del luogo del destinatario, perché ciò facilita l’applicazione del principio del Paese di destinazione, sul quale poggia il sistema dell’imposta sul valore aggiunto. La Commissione dell’UE ha elaborato una proposta di modifica della Sesta Direttiva231. Nel caso delle prestazioni di servizi, la proposta in questione prevede l’applicazione del principio del luogo del destinatario alle transazioni tra contribuenti. In merito va però osservato che l’UE opera un’ulteriore differenziazione tra prestazioni B2B (business to business) e prestazioni B2C (business to consumer), ossia tra prestazioni in ambito commerciale o no. Questa differenziazione non è ripresa dal disegno di legge, perché essa complica notevolmente il sistema232. Essa sarebbe pertanto in contraddizione con la semplificazione postulata dal progetto di riforma.

231 Proposta di direttiva del Consiglio concernente il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (nuova versione), del 15 aprile 2004, COM/2004/246/FINALE.

232 Cfr. in merito le ampie spiegazioni del n. 6.12.